Incarto n.
15.98.00021

Lugano

22 maggio 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sui ricorsi 9 febbraio 1998 di

 

 

__________

__________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro i provvedimenti 4 febbraio 1998 di stralcio delle loro rivendicazioni nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro

                                         __________

 

da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

viste le osservazioni:     - 13 febbraio 1998 di __________

                                         - 16 febbraio 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

preso atto dello scritto 23 febbraio 1998 di __________;

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________, l’UE di Lugano ha pignorato l’autovettura marca Subaru Impreza 1.8, TI __________, che ha l’escusso ha dichiarato essere in comproprietà dei suoi __________ e __________. Con avviso 19 giugno 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla creditrice la pretesa dei terzi.

 

 

                                  B.   Con scritto 30 giugno 1997 il patrocinatore di __________ ha contestato integralmente la pretesa di proprietà di __________ e di __________ sulla vettura.

 

 

                                  C.   L’8 gennaio 1998 l’UE di Lugano ha assegnato ex art. 107 LEF un termine di 20 giorni a __________ e a __________ per promuovere presso il Tribunale competente un’azione di accertamento del loro diritto di proprietà contro __________, con la comminatoria che altrimenti la loro pretesa non sarebbe stata presa in considerazione nell’esecuzione in atto.   

 

 

                                  D.   Con provvedimenti 4 febbraio 1998 l’UE di Lugano ha chiesto ai ricorrenti di comunicargli se entro il termine fissato erano state inoltrate le cause di accertamento, con la comminatoria che se entro 5 giorni non avesse ricevuto copia della cause, avrebbe ritenuto l’autovettura di proprietà di __________ e scaduti i termini legali per potere chiedere la vendita, avrebbe proceduto al realizzo della vettura.

 

 

                                  E.   Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano, così come dello scritto di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore.

                                         Secondo l’art. 107 cpv. 2 e 5 LEF l’Ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto. Se la pretesa del terzo è contestata, l’Ufficio di esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto. In tal caso la procedura di rivendicazione è conclusa (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 24 n. 43 p. 193).

 

 

                                  b)   In casu i ricorrenti non hanno provato l’inoltro di eventuali cause di accertamento della loro pretesa proprietà sull’autovettura in oggetto presso il Tribunale competente entro 20 giorni dalle assegnazioni di termine ex art. 107 dell'UE di Lugano, datate 8 gennaio 1998. L’Ufficio di esecuzione ha pertanto operato correttamente emanando i provvedimenti  4 febbraio 1998 con cui, scaduto il termine per presentare la prova richiesta, ha dichiarato che avrebbe ritenuto la vettura Subaru di proprietà di __________.

                                         I ricorsi 9 gennaio 1998 di __________ e di __________ vanno quindi respinti.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese (art.  61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art.  17 e 107 LEF

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 9 febbraio 1998 di __________, è respinto.

 

                               1.1.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   2.   Il ricorso 9 febbraio 1998 __________, è respinto.

 

                               2.1.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro queste decisioni è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:    - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria