Incarto n.
15.98.00026

Lugano

21 aprile 1998/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla segnalazione/denuncia 13 febbraio 1998 di

 

 

__________

rappr. dal __________

 

contro l'operato dell’UEF di Locarno

 

nell'esecuzione n. __________ promossa

 

                                         contro

 

                                         __________

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

 

                                         che il 6 febbraio 1998 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno sfociato nei pubblici incanti di data 8 luglio 1997 con conseguente rilascio di un attestato di insufficienza del pegno per fr. 1'077'946.90 a favore di __________;

 

                                         che con atto 9 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è espresso sulla pregressa richiesta;

 

                                         che l'11 febbraio 1998 __________ dissente dall'opinione dell'organo d'esecuzione e reputa che vi sia stato un pregiudizio per la banca di circa fr. 115'000.--;

 

                                         che il 13 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è nuovamente espresso in un'articolata risposta, evidenziando che la procedura esecutiva è sfociata nello stato di riparto depositato il 2 settembre 1997, rimasto inimpugnato, e nel conseguente attestato di insufficienza di pegno del 29 settembre / 21 ottobre 1997, pure rimasto senza impugnativa di sorta;

 

                                         che il 13 e 16 febbraio 1998 __________ si è aggravata all'Autorità cantonale di vigilanza e ha ribadito che si sarebbero verificate violazioni del diritto esecutivo ad opera dell'UEF di Locarno, con conseguente pregiudizio patrimoniale per l'istituto bancario;

 

                                         che con ordinanza 2 marzo 1998 l'Autorità cantonale di vigilanza ha invitato l'organo d'esecuzione ad esprimersi sulla segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998;

 

                                         che con memoria 5 marzo 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la propria versione dei fatti sulla successione cronologica degli eventi;

 

                                         che all'Autorità cantonale di vigilanza compete l'intervento d'ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli, ritenuto che siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile (ad esempio per tardività);

 

                                         che è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità - ora ex art. 22 LEF - rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.42 e nota 6; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, n.34-35);

 

                                         che le censure formulate da __________ a suo esclusivo vantaggio non rientrano in tutta evidenza tra quelle riferite a prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o di terzi non coinvolti nella procedura esecutiva;

 

                                         che, detto altrimenti, __________ doveva attivarsi nei termini di tempo richiesti dall'istituto del ricorso ex art. 17 LEF - dieci giorni dal momento in cui ebbe notizia del provvedimento suscettibile di impugnazione, cfr. art. 17 cpv.2 LEF - per far valere quei diritti che tardivamente reputa ora siccome lesi;

 

                                         che si dà comunicazione di questo giudizio anche al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona, quale destinatario per conoscenza della segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998 di __________;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF)

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   La segnalazione /denuncia 13 febbraio 1998 di __________, è evasa nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:       __________

                                         Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria