Incarto n.
15.98.00031

Lugano

16 novembre 1998 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 9 gennaio 1998 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

viste le osservazioni 20 febbraio 1998 dell’UEF di Locarno

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

 

                                  B.   Il 16 ottobre 1997 l’UEF di Locarno inviava al debitore l’avviso di pignoramento. In data 27 ottobre 1997 l’Ufficio pignorava l’autovettura BMW 528 di proprietà dell’escusso. Con scritto 6 dicembre 1997 il debitore contestava il pignoramento dell’autovettura asserendo che la stessa sarebbe necessaria per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L’UEF rispondeva il 9 dicembre 1998 affermando che al momento del pignoramento il debitore non aveva dichiarato che l’autovettura costituiva uno strumento di lavoro. L’Ufficio confermava quindi che il bene in questione era impignorabile ex art. 92 LEF e fissava un nuovo pignoramento per il giorno 15 dicembre 1997. Lo stesso giorno il debitore versava all’UEF in garanzia l’importo di fr. 1’500.-- in attesa che le trattative intraprese con il creditore giungessero a conclusione. Il 17 dicembre 1997 veniva notificato al debitore un nuovo verbale di pignoramento recante l’indicazione dell’importo versato in garanzia e l’osservazione che l’autovettura risultava impignorabile in virtù dell’art. 92 LEF.

 

                                  C.   Il 7 gennaio 1998 la __________, e per essa la Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto chiedeva la realizzazione dei beni di cui all’esecuzione n. __________ UEF di Locarno.

 

                                  D.   Contro tale provvedimento si è aggravato in data 9 gennaio 1998 __________ sostenendo che l’UEF di Locarno non avrebbe evaso il precedente “reclamo” del 6 dicembre 1997. Egli contesta il pignoramento dell’importo di fr. 1’500.--, che sarebbe stato versato per sospendere la procedura esecutiva sino alla decisione di revisione della tassazione IVA da parte della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, formulata dall’escusso con scritto 19 dicembre 1997 Il ricorrente conclude confermando il contenuto del proprio “reclamo” 6 dicembre 1997 e contestando ogni atto successivo a tale scritto.

 

                                  E.   Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Il ricorrente contesta la domanda di realizzazione del 7 gennaio 1998, in quanto l’UEF di Locarno non avrebbe evaso il proprio scritto datato 6 dicembre 1997. Tale tesi è destituita di fondamento, in quanto l’Ufficio con scritto 9 dicembre 1997 ha evaso le richieste dell’escusso relative all’impignorabilità dell’autovettura e all’importo di fr. 65.-- erroneamente addebitato quale spese di trasferta, in luogo di spese di “ esecuzione del pignoramento”. Le censure del ricorrente, su tale punto, si rivelano quindi infondate.

 

                                   2.   Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

 

                                   3.   Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito il 15 dicembre 1997, mentre la domanda di realizzazione è stata inoltrata il 7 gennaio 1998, quindi prima del termine di un mese previsto dall’art. 116 cpv. 1 LEF. Orbene, malgrado la domanda di realizzazione sia prematura, tale fatto non è in grado d’invalidare la procedura esecutiva, a questo stadio per il fatto che nel frattempo è maturato il diritto di formulare tale domanda tanto più che il ricorrente contesta unicamente il fatto che l’Ufficio non avrebbe evaso il suo precedente “reclamo”, nonché l’ammontare del credito posto in esecuzione. Inoltre la precocità della domanda di vendita, non implica, al contrario della tardività, la perenzione dell’esecuzione (cfr. art. 121 LEF). Il ricorrente ha comunque beneficiato abbondantemente dei tempi tecnici d'evasione del gravame. Le ulteriori argomentazioni ricorsuali sono irricevibili, in quanto concernenti questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa Camera.

.

                                   4.   Ne consegue la reiezione del ricorso.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 116 cpv. 1, 121, e 124 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 9 gennaio 1998 di __________ è respinto

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              La segretaria