|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
B/fc/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
|
segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1998 di
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 9/30 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
|
|
__________
|
viste le osservazioni: - 20 febbraio 1998 della __________
- 24 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro __________ per l’incasso dei suoi crediti. L’escusso non ha interposto opposizione.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non volere più far parte della __________, essendo troppo cara per le sue possibilità finanziarie. Nonostante abbia scritto e telefonato parecchie volte alla creditrice, non ha mai ottenuto alcuna risposta.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni interponendo opposizione e, se del caso, in un eventuale procedura davanti al Pretore.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 febbraio 1998 __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria