Incarto n.
15.98.00033

Lugano

27 febbraio 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 2 febbraio 1998 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 9/30 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

 

 

viste le osservazioni:      - 20 febbraio 1998 della __________

                                          - 24 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                 A.     La __________ procede contro __________ per l’incasso dei suoi crediti. L’escusso non ha interposto opposizione.

 

 

 

                                C.     Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non volere più far parte della __________, essendo troppo cara per le sue possibilità finanziarie. Nonostante abbia scritto e telefonato parecchie volte alla creditrice, non ha mai ottenuto alcuna risposta.  

 

                                D.     Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.     Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                        -    l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                        -    l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                        -    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                          -  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                          -  l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                2.      Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                3.      Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni  interponendo opposizione e, se del caso, in un eventuale procedura davanti al Pretore.

 

                                4.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 2 febbraio 1998 __________ è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione:

                                          -     __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria