Incarto n.
15.98.00034

Lugano

10 giugno 1998 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 20 febbraio 1998 di

 

 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

formanti la Comunione ereditaria __________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 19 febbraio 1998

nell'esecuzione n. __________ promossa da

 

 

__________

patr. dallo Studio legale __________

 

nei confronti dei ricorrenti

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 23 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni     

- 9 marzo 1998 della __________

- 10 marzo 1998 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

considerato in fatto e in diritto:

 

                                          che con decisione 19 febbraio 1998 l’UE di Lugano, malgrado la richiesta della Comunione ereditaria __________ decideva di non differire l’incanto del Foglio PPP __________ fondo base part. __________ RFD di Lugano previsto per il giorno __________ alle ore 15.00;

 

                                          che con ricorso 20 febbraio 1998 la Comunione ereditaria __________ si è tempestivamente aggravata contro tale decisione postulando il differimento dell’incanto previsto per il __________ alle ore 15.00 sino a crescita in giudicato della sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura accelerata 16 gennaio 1998 promossa dai ricorrenti contro la __________, inc. OA.98.00030;

 

                                          che con sentenza 7 maggio 1998 il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, statuendo nella causa di cui all’inc. OA.98.00030, ha respinto la petizione inoltrata dai ricorrenti nei confronti della __________;

 

                                          che con dichiarazione 3 giugno 1998 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 ha confermato la crescita in giudicato di tale sentenza;

 

                                          che il gravame è divenuto quindi privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:            1.     Il ricorso della Comunione ereditaria __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi

 

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                          - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                          La segretaria: