Incarto n.
15.98.00043

Lugano

28 luglio 1998

FP/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 marzo 1998 di

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Amministratore speciale del fallimento __________ __________

 

viste le osservazioni 28 maggio 1998 di __________                             

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                          che in data 14 novembre 1995 __________ veniva nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________;

 

                                          che nel settembre 1997 la __________ chiedeva all’amministratore fallimentare ragguagli concernenti presunte donazioni del fallito nei confronti della moglie di due dei suoi più importanti beni e segnatamente di un motoscafo __________ e di una barca a vela __________;

 

                                          che con scritto 12 febbraio 1998 veniva esplicitamente richiesta ad __________ la copia dei contratti di donazione stipulati da __________ con la ex moglie __________;

 

                                          che l’amministratore del fallimento con lettera 26 febbraio 1998 negava la documentazione richiesta affermando che le donazioni in questione sarebbero avvenute prima dello scadere dei 5 anni previsti dall’art. 292 LEF;

 

                                          che la __________ a seguito dell’ennesima richiesta di messa a disposizione dei contratti di donazione, formulata il 26 febbraio 1998, rimasta inevasa, ha inoltrato il 6 marzo 1998 ricorso per denegata giustizia chiedendo che venga fatto ordine all’amministratore del fallimento di voler trasmettere immediatamente alla Banca le copie dei contratti di donazione tra il fallito e la moglie relativi al motoscafo ed alla barca a vela;

 

                                          che con osservazioni 28 maggio 1998 __________ ha affermato di aver impartito il 2 aprile 1996 e il 9 gennaio 1997 alla __________ un termine di 10 giorni per inoltrare l’azione revocatoria;

 

                                          che con le osservazioni l’amministratore fallimentare speciale ha prodotto i documenti richiesti dalla __________;

 

                                          che il ricorso è evaso con la dazione, finalmente, dei documenti richiesti;

 

                                          che l’amministratore speciale del fallimento doveva e poteva consegnare prima i documenti in ossequio al principio dedotto dall’art. 8a LEF, avendo il ricorrente richiesto precisi documenti , facilmente consegnabili in fotocopia;

 

                                          che le convinzioni dell’amministratore fallimentare speciale sono irrilevanti sulla questione a sapere se è configurabile un’illecito, così come contraria all’art. 285 cpv. 2 LEF deve essere ritenuta l’assegnazione di termine alla __________ per promuovere l’azione revocatoria, spettando tale incombenza all’amministrazione del fallimento, o in caso di rinuncia, ai singoli creditori secondo gli art. 285 cpv. 2 n. 2 e 260 LEF;

 

                                          che si invita l’amministrazione fallimentare speciale ad evitare in futuro perdite di tempo e attitudini suscettibili di favorire procedure ricorsuali per denegata o ritardata giustizia;

                                          che nel caso di specie si prescinde dal sanzionare con multa, tasse e spese (cfr. Art. 20a cpv. 1 secondo periodo) il modus operandi dell’amministrazione fallimentare speciale;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:            1.     Il ricorso 6 marzo 1998 __________ è evaso nel senso dei considerandi.

 

                                 1.1.  E’ fatto ordine all’amministratore speciale del fallimento __________, __________ di trasmettere alla __________ copia dei doc. 4, 5 e 6 prodotti con le osservazioni al ricorso.

 

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                          - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria