Incarto n.
15.98.00068

Lugano

22 maggio 1998

FP/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 23 marzo17 aprile 1998 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il conteggio delle spese per il rilascio dell'attestato di carenza beni nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente

 

nei confronti di

 

 

__________

 

 

viste le osservazioni 5 maggio 1998 dell’UE di Lugano                           

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dell’importo di fr. 497.10. Non essendo stato rinvenuto alcun bene da pignorare, il 10 marzo 1998 veniva emesso un attestato di carenza di beni  per l’importo, comprensivo d’interessi e spese, di fr. 622.95.

 

                                  B.   Con ricorso 23 marzo 1998, inoltrato in tedesco e successivamente il 17 aprile 1998 tradotto in lingua italiana, la creditrice si aggrava contro il conteggio delle spese di emissione dell’attestato di carenza di beni pari a fr. 71.--, sostenendo che le stesse risulterebbero sproporzionate al credito posto in esecuzione.

 

                                  C.   Con osservazioni 5 maggio 1998 l’UE di Lugano conferma la correttezza del proprio operato sostenendo di aver fatturato le spese sulla base della OTLEF.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 9  cpv. 1 OTLEF la tassa per la stesura di atti è di fr. 8.-- per pagina. Per l’avviso di pignoramento sono stati fatturati unicamente fr. 18.-- comprensivi delle spese postali per invio raccomandato al creditore e al debitore in luogo di fr. 26.--. La tassa per l’esecuzione del pignoramento, compresa la stesura dell’atto di pignoramento, calcolata sulla base del credito posto in esecuzione, ammonta a fr. 25.-- (cfr. art. 20 cpv. 1 OTLEF). Orbene per tale operazione l’UE espone un importo di fr. 17.--, quindi addirittura inferiore al 30% delle tariffe previste dalla OTLEF. Per l‘invio del verbale di pignoramento al creditore e al debitore sono stati fatturati complessivamente fr. 26.-- in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 cpv. 1 OTLEF. Anche le spese di cancelleria esposte in fr. 10.-- appaiono adeguate alle circostanze, atteso che tale importo è comprensivo della tassa d’iscrizione nel registro degli attestati di carenza di beni ammontante a fr. 5.-- (cfr. art.42 OTLEF).

 

                                   2.   Alla luce di tali circostanze il ricorso si rivela manifestamente infondato, considerando che il contenimento delle spese esecutive da parte dell’UE abbia consentito al creditore  di attenuare almeno in parte la perdita subita dal pignoramento infruttuoso.

 

                                   3.   Ne discende la reiezione del ricorso.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

 

Richiamati gli art. 17 LEF, 1 ss, 9, 20 e 42 OTLEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 23 marzo/17 aprile 1998 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria