Incarto n.
15.99.00051

Lugano

29 luglio 1999/FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 11 marzo 1999 di

 

                                         __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UE di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 19 gennaio, spedito il 24 febbraio 1999 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,

 

viste le osservazioni      22 marzo 1999 __________,

                                         1° aprile 1999 dell'UEF di Mendrisio,

                                     

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti. Il 24 febbraio 1999 l'UEF di Mendrisio ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 19 gennaio 1999, con l'indicazione del calcolo effettuato:

 

                                         Introiti debitore                                                       fr. 4'091.--

                                         Introiti moglie del debitore                                    fr. 3'693.--

                                         Totale introiti                                                          fr. 7'784.--

                                         Minimo di esistenza

                                         minimo base                                                          fr. 1’370.--

                                         alimenti figli minorenni fr. 1'750.--

                                         locazione                                                                fr.    880.--

                                         cassa malati convivente                                       fr.    278.--

                                         trasferte                                                                  fr.    300.--

                                         custodia figli                                                           fr.    300.--

                                         ass.                                                                         fr.      50.--

                                         Totale deduzioni                                                    fr. 4'978.--

 

                                         Quota min. esistenza. a carico

                                         del debitore:                           4'978 x 4'091 = 2'616.--

                                                                                                7'784

 

                                         Ecc. mens. pignorabile: fr. 4'091.-- ./. fr. 2'616.-- = fr. 1'475.--

 

                                  C.   Contro il pignoramento si è aggravato l'11 marzo 1999 __________ sostenendo che la giurisprudenza federale ha indicato come ragionevole la partecipazione della concubina in ragione di un mezzo alle spese comuni. In concreto le spese comuni sarebbero unicamente quelle relative alla locazione, al telefono, agli oneri domestici e al sostentamento. Si sarebbe quindi dovuto considerare unicamente la quota del reddito della convivente dell'escusso__________, a copertura delle spese comuni. Ne deriverebbe una quota pignorabile di fr. 480.-- mensili.

 

                                  D.   Con osservazioni 22 marzo 1999 __________ si è rimessa al giudizio della Camera. L'UEF di Mendrisio si invece limitato a confermare l'esattezza del proprio operato.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                         L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

 

                                   2.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 34 ad art. 93 LEF). Concubini con figli comuni devono essere equiparati ai coniugi e i loro rispettivi redditi devono essere considerati nel calcolo del pignoramento (cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF). In assenza di figli comuni si deve tener conto unicamente del reddito dell'escusso, ritenuto che va computato l'importo base del minimo vitale per persona che vive presso parenti (fr. 925.--, cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, punto 1.1; cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF e giurisprudenza ivi citata). La concubina è tenuta, di regola, a contribuire alle spese comuni in ragione di ½ (cfr. in questo senso DTF 109 III 102).

 

                                   3.   In concreto l'escusso convive con __________ senza avere figli comuni. Solo il reddito di __________ deve costituire quindi la base di calcolo per la determinazione dell'eccedenza pignorabile. Quale importo base mensile del minimo esistenziale va considerata la somma di fr. 925.--.

 

                                   4.   Dalla documentazione prodotta dal ricorrente traspare che, a seguito di accordo con la creditrice di alimenti, egli versa mensilmente solo fr. 1'500.- a titolo di contributo alimentare per i figli. Il contratto di locazione 1° novembre 1998, che indica quali locatari entrambi i conviventi, prevede una pigione mensile di fr. 780.-- oltre a fr. 100.-- quale acconto spese per un totale di fr. 880.--, di cui la metà da considerare nel minimo esistenziale dell'escusso. La polizza di assicurazione malattia di __________ attesta un onere mensile per la copertura obbligatoria LAMal di fr. 250.-- che deve essere riconosciuto. L'ufficio ha correttamente omesso di considerare le assicurazioni facoltative sottoposte alla LCA. Sono invece eccessivi gli importi riconosciuti dall'UEF per le trasferte (fr. 300.--) e la custodia dei figli durante l'esercizio del diritto di visita (fr. 300.--). L'escusso, disoccupato, ha un limitato bisogno di spostamento che può essere coperto con fr. 150.-- mensili. Le spese per la custodia dei figli possono essere quantificate in fr. 150.-- mensili. L'importo di fr. 50.--, riconosciuto per non meglio specificate assicurazioni, deve essere stralciato.

 

                                   5.   L'eccedenza pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

 

                                         Introiti debitore                                                       fr. 4'091.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         minimo base                                                          fr.   925.--

                                         alimenti figli minorenni fr. 1'500.--

                                         ½ locazione                                                            fr.    440.--

                                         cassa malati                                                           fr.    250.--

                                         trasferte                                                                  fr.    150.--

                                         custodia figli                                                           fr.    150.--

                                         Totale deduzioni                                                    fr.  3'415.--

 

                                         Ecc. mens. pignorabile: fr. 4'091.-- ./. fr. 3'415-- = fr. 676.--

 

                                   6.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamato l'art. 93 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 11 marzo 1999 __________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza la quota pignorabile dell'indennità di disoccupazione che __________ percepisce dalla Cassa disoccupazione __________, è fissata in fr. 676.-- mensili.

 

                               1.2.   E’ fatto ordine all’UEF di Mendrisio di retrocedere a __________, una volta cresciuto in giudicato il presente pronunciato, l'eventuale differenza tra quanto pignorato (fr. 676.-- mensili) e quanto nel frattempo incassato dalla Cassa disoccupazione __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria