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Incarto n. |
28 giugno 1999 /FA/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 19 maggio 1999 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro l'esecuzione del verbale di pignoramento 12 febbraio/23 aprile 1999, spedito il 7 maggio 1999, nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
patr. dall'avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 21/25 maggio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 5 giugno 1999 di __________ e 8 giugno 1999 dell’UEF di Mendrisio,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 17'391.75, relativi ad una pretesa per alimenti arretrati da marzo a settembre 1998.
B. Nel verbale di pignoramento 12 febbraio/23 aprile 1999, spedito il 7 maggio 1999, l'UEF di Mendrisio ha calcolato un'eccedenza pignorabile di fr. 1'000.--. Dal verbale si evince che l'eccedenza è stata determinata moltiplicando l'intero debito mensile per alimenti (in gran parte non versato) per il reddito netto dell'escusso, diviso il minimo esistenziale della famiglia.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il debitore, argomentando che il reddito della convivente non avrebbe dovuto essere computato, mentre avrebbe dovuto esserlo il canone leasing per l'auto, un importo maggiore per i figli e i premi di cassa malati. Non vi sarebbe in realtà alcun importo da pignorare.
D. Con osservazioni 5 giugno 1999 l'escutente ha fatto rilevare l'eccessivo canone di locazione e il fatto che la convivente riceve degli alimenti per il mantenimento dei propri figli. L'UEF di Mendrisio si è limitato a confermare il calcolo eseguito.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG vol. II Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo la seguente formula:
Redditi del Quotaparte
debitore X credito per alimenti
(Alimenti necessari)
Quota =
pignorabile Minimo esistenziale Quotaparte
debitore (senza il + credito per alimenti
debito per alimenti) (Alimenti necessari)
Per “quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
2. In concreto l’UEF ha omesso di accertare la situazione reddituale della creditrice di alimenti, rispettivamente se e in che misura gli alimenti dedotti in esecuzione sono necessari per coprire il suo minimo vitale, per poi potersi determinare sull’applicazione o meno della formula di cui al considerando precedente. Il ricorso su questo punto va dunque accolto nel senso che il provvedimento 12 febbraio/23 aprile 1999 va annullato e gli atti retrocessi all’organo esecutivo, perché - esperiti gli accertamenti fattuali che si impongono (in particolare reddito e minimo esistenziale della creditrice rispettivamente reddito e minimo esistenziale del debitore) si determini nuovamente tenendo conto dei considerandi che precedono.
L'UEF provvederà quindi a interrogare la creditrice con la comminatoria di sanzioni penali in caso di indicazioni false. Dovranno pure essere richieste le necessarie pezze giustificative. Nel caso in cui la creditrice non dovesse sostanziare la sua situazione reddituale, si dovrà ritenere che il suo minimo esistenziale sia già coperto dai suoi redditi e che non vi sia spazio per l'applicazione della formula.
Giova poi ricordare che, per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93 LEF).
3. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso che il pignoramento va annullato e gli atti retrocessi all'UEF di Mendrisio.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1 Il provvedimento 12 febbraio/23 aprile 1999 (pignoramento per fr. 1'000.-- mensili) dell'UEF di Mendrisio è annullato.
1.2 L'incarto è retrocesso all'UEF di Mendrisio affinché, completata l'istruttoria, si determini come ai considerandi 1. e 2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria