Incarto n.
15.1999.00139

Lugano

27 dicembre 1999

MR/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 28 luglio 1999

 

 

__________

 

 

 

 

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, 

e meglio contro l'esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 19 luglio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, su istanza di

 

 

__________

 

entrambi patr. dallo studio legale __________

 

nei confronti di

 

 

__________,

 

Viste le osservazioni 3 agosto 1999 della __________ 9 agosto 1999 di __________ e della __________ e 12 agosto 1999 dell'UE di Lugano;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

                                  A.   Su istanza di __________, (__________) e della __________) la Pretore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decreto 19 luglio 1999 ha ordinato - sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per un credito di Fr. 3'873'444.50 oltre accessori - il sequestro presso l’__________, Succursale di __________, del "conto bancario no. __________ intestato ad __________, succursale di __________ e ogni altra relazione bancaria (…) intestata ad __________, succursale di __________ e/o __________, comprensivi di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano o entreranno su detti conti, depositi titoli e cassette di sicurezza" fino a concorrenza del credito.

 

                                  B.   Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro, impartendo alla banca le diffide di rito (n. __________). Sul verbale di sequestro 19 luglio 1999 - spedito alle parti il 5 agosto 1999 - è riportata testualmente la formulazione del decreto di sequestro, in particolare l'espressione “comprensivi di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano o entreranno su detti conti, depositi titoli e cassette di sicurezza”. E’ fatta inoltre menzione che l’istituto bancario è stato invitato in particolare “ad accertare l’esistenza o meno di quanto espressamente indicato“ e a non disporre di quanto forma oggetto del sequestro senza autorizzazione esplicita dell’Ufficio.

 

                                  C.   Con ricorso 28 luglio 1999 contro l’esecuzione del sequestro, __________ postula in sostanza l’annullamento del sequestro nella misura in cui si riferisce ad averi che entreranno sui conti, nei depositi titoli o nelle cassette di sicurezza cui si riferisce il sequestro, affermando in sostanza che la formulazione utilizzata comprende anche pretese future rispettivamente averi patrimoniali derivanti da rapporti giuridici non ancora esistenti al momento della ricezione della notifica del sequestro, e in quanto tali pertanto non sequestrabili.

 

                                  D.   Delle osservazioni delle altre parti si dirà se del caso in seguito.

 

 

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   La legittimazione al ricorso deve essere riconosciuta a chi è toccato nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 119 III 83, 112 III 1; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §6 n.24 p.40; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.3.3.1. ad art. 7 LPR). In concreto la ricorrente quale terzo detentore d'un bene sequestrato, rispettivamente terza debitrice di un credito sequestrato, è lesa in linea di principio nei suoi interessi giuridicamente protetti dall’esecuzione del sequestro, atteso che il pregiudizio attuale si sostanzia negli obblighi contrattuali che la banca ha nei confronti della sua controparte, la cui violazione determinerebbe conseguenze risarcitorie ove fossero stati omessi atti procedurali dovuti, ricorso compreso (CEF 18 agosto 1995 sui ricorsi Banca X. e R.R., cons.1; CEF 24 ottobre 1995 su ricorso Banca Y., cons.1; CEF 19 agosto 1991 su ricorso Banca Z., cons. 2; cfr. DTF 108 III 116 s., 96 III 109 cons. 1; Amonn/ Gasser, op.cit., § 6 N.28 p.41; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.45 ad art. 17 LEF).

 

 

                                   2.

                               2.1.   Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procede in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). L'Ufficio deve tuttavia limitarsi a sequestrare i beni indicati nel decreto di sequestro (DTF 112 III 115), atteso che nell'esecuzione (in via di pignoramento) a convalida del sequestro i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117) - saranno l'oggetto specifico del pignoramento (Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.99, p.426). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421).

                               2.2.   Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).

 

                               2.3.   In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro, ora in parte superata dall’introduzione dell’istituto dell’opposizione contro il decreto di sequestro (cfr. Reeb, op.cit., p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF) - ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto di sequestro quando i beni ivi indicati manifestamente non esistono (DTF 107 III 37, 90 III 96, 82 III 130, 80 III 87). Determinante è la situazione fattuale al momento in cui si esegue il sequestro, atteso che la misura conservativa può interessare solo ciò che già rientra nel patrimonio del debitore sequestrato, rispettivamente nel suo potere di disposizione.

 

                               2.4.   Nel sequestro di un conto bancario oggetto specifico del provvedimento è il saldo (attivo) al momento dell’esecuzione del sequestro, saldo che rappresenta in sostanza un credito del debitore sequestrato nei confronti della banca. Il sequestro comprende anche gli accessori  del credito, in particolare nel caso di un conto corrente o di deposito anche gli interessi che dovessero maturare sull’importo sequestrato a partire dal momento dell’esecuzione del sequestro (Reiser, op.cit., n.63 ad art. 275 LEF), al netto tuttavia delle relative spese di gestione del conto. La determinazione del saldo deve inoltre tenere conto anche delle operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico (DTF 100 III 81 ss. cons.4). Sono invece in principio escluse dal sequestro le entrate in conto (così come del resto le uscite) non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro (cfr. Reiser, op.cit., n.63 ad art. 275 LEF; CEF 25 agosto 1999 su ricorso L., cons. 1c).

 

                                   3.   In concreto la formulazione del decreto adottata dal Pretore nella misura in cui si riferisce ad averi bancari ("beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo") che "entreranno su detti conti, depositi titoli e cassette di sicurezza" si estende manifestamente e in modo generico anche ad averi che al momento dell'esecuzione del sequestro (19 luglio 1999) non sono (ancora) nel patrimonio della debitrice sequestrata, rispettivamente ad (eventuali) futuri accrediti in conto che non fossero accessori di quanto già sequestrato. Siffatta formulazione, inammissibile, risulta priva di ogni effetto e legittima l'UE di Lugano a non tenerne conto nell'esecuzione del sequestro, sequestro che per il resto e nella misura di cui al considerando precedente rimane evidentemente in vigore. In questo senso è accolto il ricorso e l'espressione contestata va depennata dal verbale di sequestro 19 luglio 1999.

 

 

Richiamati per le spese l’art. 61 cpv.2 lett.a e l’art. 62 cpv.2 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 28 luglio 1999 di __________, è accolto.

 

                               1.1.   E' fatto ordine all'UE di Lugano di depennare dal verbale di sequestro 19 luglio 1999 sub cifra 1 "oggetti da sequestrare" l'espressione "o entreranno" .

 

                               1.2.   La formulazione corretta degli oggetti da sequestrare è pertanto la seguente:

 

                                         "conto bancario no. __________ intestato ad __________, succursale di __________ e ogni altra relazione bancaria presso __________, intestata ad __________, succursale di __________ e/o __________, comprensivi di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su detti conti, depositi titoli e cassette di sicurezza, fino a concorrenza dei seguenti importi cumulativi:

                                         CHF 3'873'444.50; oltre interessi al 2.5% su CHF 2'278'800.-- dal 30 giugno 1999; oltre interessi al 2.5% su CHF 42'054.94 dal 1 gennaio 1999”.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                          __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria