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Incarto n. Rinvio TF |
/FP/fc/kc
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, del giudice Pellegrini, assente |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di
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__________ (rappr. dall’avv. __________) |
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contro |
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l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente
procedura concernente anche la
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__________ (patr. dallo studio legale __________) |
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
– 8 marzo 1999 della __________
– 23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
preso atto della sentenza 4 giugno 1999 del Tribunale federale;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (__________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del 19 gennaio 1999 l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa
C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.
D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.
E. Con sentenza 15 aprile 1999 questa Camera ha respinto le richieste della ricorrente confermando l’operato dell’UEF di Locarno.
F. Tale sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 30 aprile 1999 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il 4 giugno 1999, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
2. Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (__________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Con lettera 7 ottobre 1998, acquisita agli atti dal Tribunale federale ma non prodotta, né menzionata in prima istanza__________ ha richiesto la riattivazione della procedura. Tale richiesta equivale ad un rinnovo della domanda di vendita. Ne consegue che __________ deve essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata rinnovata in data 7 ottobre 1998. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I – XV grado, richiesto solo in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha agito erroneamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quelli della __________, ritenuta, a torto, creditrice procedente. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando quale creditore procedente ex art. 126 cpv. 1 LEF __________, con conseguente determinazione del piede d’asta sulla base dei crediti garantiti da pegno poziori a quelli del creditore procedente, in casu __________.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 di __________, è accolto.
2. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
– __________.
Comunicazione all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria