Incarto n.
15.99.00010

Lugano

4 marzo 1999/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 18 gennaio 1999 di

 

                                         __________

                                         __________

rappr. da __________

 

contro

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la rivendicazione e l’assegnazione di termine ex art. 106/107 LEF dell’11 gennaio 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di

 

                                         __________

 

procedura concernente anche

 

                                          __________

 

e

 

                                         __________

                                         rappr. dal Municipio __________

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 19 gennaio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

 

viste le osservazioni      

-      26 gennaio 1999 del Comune di __________

-      29 gennaio 1999 di __________

-        5 febbraio 1999 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.     Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

 

                                 B.     Il 4 agosto 1997, il 29 gennaio 1998 e il 14 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato i seguenti beni immobili di proprietà di __________:

                                          - part. __________ RFP di __________

                                          - part. __________ RFD di __________

                                          - part. __________ RF di  __________

 

                                 C.     In data 11 dicembre 1998 __________, moglie dell’escusso, ha comunicato all’UE di Lugano di aver appreso casualmente del pignoramento della part. __________ RFP di __________, la quale costituisce il domicilio coniugale dei coniugi __________, rilevando di non aver mai ricevuto alcun atto esecutivo. Inoltre __________ rivendica la proprietà di ½ della part. __________ RFP di __________, costituendo la stessa un acquisto ai sensi dell’art. 197 CC.

 

                                 D.     L’11 gennaio 1999 l’UE ha comunicato ai creditori la notificazione di pretesa sugli oggetti pignorati ex art. 106 e 107 LEF, impartendo loro nel contempo un termine di 10 giorni per contestare la pretesa e con l’avvertenza che in caso di mancata contestazione la pretesa del terzo si avrà per riconosciuta.

 

                                 E.     Con ricorso 18 gennaio 1999 la __________ e lo __________ si aggravano contro la rivendicazione formulata da __________ e l’assegnazione di termine di cui agli art. 106 e 107 LEF. I ricorrenti sostengono che la rivendicazione sarebbe tardiva, essendo stata inoltrata solo l’11 dicembre 1998.

 

                                 F.     Con osservazioni 29 gennaio 1999 __________ ribadisce di essere venuta a conoscenza del pignoramento della part. __________ RFP di __________ solo il 10 dicembre 1998, non avendo mai ricevuto alcun avviso di pignoramento concernente l’immobile in oggetto.

 

                                 G.     Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                1.     Per l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145). L’ufficio d’esecuzione, nel caso della procedura in via di realizzazione del pegno, notifica il precetto anche al coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione della famiglia (cfr. art. 153 cpv. 2 lett. b.).

                                          Abitazioni coniugali ai sensi dell’art. 169 CC sono considerate gli appartamenti e gli immobili dove i coniugi vivono e conducono congiuntamente la vita famigliare. Per contro non possono essere considerati abitazioni coniugali i locali destinati all’attività od alla professione di un coniuge (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.21 ad art. 153). Se un bene proprio o un acquisto, ai sensi degli art. 197/198 CC è oggetto di pignoramento, il coniuge estraneo all’esecuzione deve avviare la procedura di rivendicazione ex art. 106 e ss. LEF come un terzo qualsiasi (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 21 n. 15, p.145).

 

                                 2.     Per l’art. 106 cpv. 2 LEF i terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dal bene pignorato non sia stata ripartita. Tuttavia la rivendicazione deve essere formulata entro breve termine dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’atto esecutivo. Se la parte rivendicante non si avvale immediatamente di tale facoltà, con il solo scopo di ritardare il corso della procedura, pregiudica irrimediabilmente il suo diritto, costituendo il suo agire un manifesto abuso di diritto (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n. 25, p.189).

                                           Il terzo che, senza ragioni valide, tarda a notificare il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, pur essendo consapevole d’obbligare in tal modo il creditore a compiere atti giuridici inutili, o che, al contrario, gli impedisce d’effettuare atti giudiziari necessari, decade dal diritto di far valere la propria pretesa (cfr. DTF 111 III 21; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 23 ad art. 106). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106 III 57 e ss.). Il ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza soltanto quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).

 

                                 3.     Nel caso di specie __________ ha asserito di essere venuta a conoscenza del pignoramento della part.__________ RFP di __________ solo in data 10 dicembre 1998, vale a dire circa due mesi dopo l’ultimo pignoramento, risalente al 14 ottobre 1998. Orbene dall’esame degli atti prodotti dall’UE di Lugano risulta che l’unico avviso di pignoramento notificato a __________, in qualità di comproprietaria, concerne la part.  __________ RF del Comune di __________, notificatole il 4 agosto 1997. In mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie osservazioni, __________ sia venuta a conoscenza del pignoramento dell’immobile da lei rivendicato, solo il 10 dicembre 1998. La giurisprudenza e la dottrina impongono infatti estrema prudenza nell’ammettere la perenzione di un diritto quando, come in casu, essa non è prevista espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione intervenga unicamente in caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Gasser, op. cit., § 24 n. 26, p.189). Nel caso in esame, pur avendo __________ notificato la propria pretesa solo in data 11 dicembre 1998, la stessa non è da ritenere abusiva, atteso che, giusta art. 106 cpv. 2 LEF, la rivendicazione è possibile fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

 

                                 4.     Ne consegue la reiezione del gravame.

                                          Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 e 106 ss. LEF

 

pronuncia:            1.     Il ricorso 18 gennaio 1999 della __________ e dello __________, è respinto.

 

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                          - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria