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Incarto n. |
22 settembre 1999 /FA/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 7 giugno 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 29 ottobre 1998, spedito il 7 gennaio 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ e contro il verbale di pignoramento 26 marzo 1999, spedito il 14 aprile 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________,
viste le osservazioni 28 giugno 1999 di __________
28 giugno 1999 dell'Ufficio esazione e condoni
6 luglio 1999 dell'UE di Lugano,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti e formano il gruppo di esecuzione n. 44401. Il 7 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 29 ottobre 1998, attestante il pignoramento di una quota di stipendio di fr. 786.--. Altri creditori procedono nei confronti del ricorrente formando il gruppo n. 44615. Il relativo verbale di pignoramento, spedito il 14 aprile 1999, stabilisce una quota pignorabile di fr. 950.--
B. Contro i pignoramenti si è aggravato il 7 giugno 1999 __________ sostenendo di non riuscire, con quanto stabilito dall'UE, a far fronte alle spese correnti. Il suo lavoro poi richiederebbe spostamenti frequenti in Europa e addirittura oltremare. L'UE ha impartito al ricorrente un termine per precisare la propria posizione. __________ lo ha fatto solo molto sommariamente con scritto 23 giugno 1999, nel quale ribadisce in pratica quanto già espresso.
D. Con osservazioni 28 giugno 1999 __________ e l'UEC si sono sostanzialmente opposti al ricorso. L'UE di Lugano si è limitato a confermare l'esattezza del proprio operato e a indicare che la CEF già si era espressa sulle questioni sollevate da __________ in tempi recenti.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.
In concreto il gravame si rivela ampiamente tardivo.
2. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.
"Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e ragionevolmente esigibile.
Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).
3. In concreto il ricorrente ha inoltrato il ricorso in oggetto il 7 giugno 1999. L'UE di Lugano gli ha fissato un termine per "completare il ricorso con argomentazione e relativa documentazione". Nella completazione 23 giugno __________ ha unicamente ribadito il vago riferimento a presunti spostamenti all'estero per lavoro, nemmeno ha preteso che le relative spese fossero a suo carico. Egli ha poi omesso di produrre documentazione a comprova di eventuali spese da lui sopportate, nonostante ne fosse stato richiesto. E' venuta quindi a mancare quella collaborazione necessaria e esigibile prevista dall'art. 19 cpv. 2 LPR.
A queste condizioni l'Autorità di vigilanza non è tenuta a ricercare ipotetici motivi di nullità da considerare nonostante la tardività del ricorso. Il gravame di __________ deve quindi essere dichiarato irricevibile poiché intempestivo.
Richiamato l'art. 20a LEF e 8 e 19 LPR,
pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno di __________ è dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria