Incarto n.
15.99.00118

Lugano

22 settembre 1999 /FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 giugno 1999 di

 

                                         __________

 

contro

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 29 ottobre 1998, spedito il 7 gennaio 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ e contro il verbale di pignoramento 26 marzo 1999, spedito il 14 aprile 1999, nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________,

 

viste le osservazioni       28 giugno 1999 di __________

                                          28 giugno 1999 dell'Ufficio esazione e condoni

                                          6 luglio 1999 dell'UE di Lugano,

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                     A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti e formano il gruppo di esecuzione n. 44401. Il 7 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 29 ottobre 1998, attestante il pignoramento di una quota di stipendio di fr. 786.--. Altri creditori procedono nei confronti del ricorrente formando il gruppo n. 44615. Il relativo verbale di pignoramento, spedito il 14 aprile 1999, stabilisce una quota pignorabile di fr. 950.--

                                   B.   Contro i pignoramenti si è aggravato il 7 giugno 1999 __________ sostenendo di non riuscire, con quanto stabilito dall'UE, a far fronte alle spese correnti. Il suo lavoro poi richiederebbe spostamenti frequenti in Europa e addirittura oltremare. L'UE ha impartito al ricorrente un termine per precisare la propria posizione. __________ lo ha fatto solo molto sommariamente con scritto 23 giugno 1999, nel quale ribadisce in pratica quanto già espresso.

 

                                   D.   Con osservazioni 28 giugno 1999 __________ e l'UEC si sono sostanzialmente opposti al ricorso. L'UE di Lugano si è limitato a confermare l'esattezza del proprio operato e a indicare che la CEF già si era espressa sulle questioni sollevate da __________ in tempi recenti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                   1.   Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.

                                          In concreto il gravame si rivela ampiamente tardivo.

 

                                    2.   Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

                                          "Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. Deve collaborare non solo il ricorrente - per non subire la sanzione della declaratoria di irricevibilità del gravame - ma anche ogni altro interessato alla vicenda esecutiva, nell'ipotesi che voglia far uso dei suoi diritti di parte. La cooperazione deve poi essere, cumulativamente, necessaria e ragionevolmente esigibile.

                                          Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto" (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249).

 

                                    3.   In concreto il ricorrente ha inoltrato il ricorso in oggetto il 7 giugno 1999. L'UE di Lugano gli ha fissato un termine per "completare il ricorso con argomentazione e relativa documentazione". Nella completazione 23 giugno __________ ha unicamente ribadito il vago riferimento a presunti spostamenti all'estero per lavoro, nemmeno ha preteso che le relative spese fossero a suo carico. Egli ha poi omesso di produrre documentazione a comprova di eventuali spese da lui sopportate, nonostante ne fosse stato richiesto. E' venuta quindi a mancare quella collaborazione necessaria e esigibile prevista dall'art. 19 cpv. 2 LPR.

                                          A queste condizioni l'Autorità di vigilanza non è tenuta a ricercare ipotetici motivi di nullità da considerare nonostante la tardività del ricorso. Il gravame di __________ deve quindi essere dichiarato irricevibile poiché intempestivo.

 

 

Richiamato l'art. 20a LEF e 8 e 19 LPR,

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 7 giugno di __________ è dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

 

                                    2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                    4.   Intimazione a:

                                          - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria