Incarto n.
15.99.00012

Lugano

29 gennaio 1999

/FP/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 19 gennaio 1999 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto unico 18 gennaio 1999 relativo alla part. __________ RFD di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

__________

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:   

 

 

                                          che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

 

                                          che il 18 gennaio 1999 è stato notificato a __________ l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________;

 

 

                                          che con ricorso 19 gennaio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso d’incanto chiedendone l’annullamento, in quanto lo stesso sarebbe erroneamente riferimento all’elenco oneri del 19 febbraio 1996, modificato a seguito di contestazione;

 

 

                                          che inoltre il ricorrente contesta l’ammontare e la fondatezza del credito vantato da __________;

 

 

                                          che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

 

 

                                          che nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 22 gennaio 1999 per la decisione sull’effetto sospensivo;

 

 

                                          che __________ non ha interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________ UEF di Bellinzona fatto spiccare da __________ nei suoi confronti;

 

 

                                          che le censure sollevate dal ricorrente non sono in grado d’invalidare la procedura esecutiva, essendo entrambi gli elenchi oneri 19 febbraio 1996 e 28 maggio 1997, relativi alla part. __________ RFD di __________, cresciuti in giudicato;

 

 

                                          che le ulteriori contestazioni concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;

 

 

                                          che s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;

 

 

                                          che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 138 LEF e 9 LPR

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 19 gennaio 1999 __________, è respinto.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria