Incarto n.
15.99.00133

Lugano

9 agosto 1999/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 28 luglio 1999 di

 

                                         __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

                                         __________

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                           

 

                                        

                                         che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che con ricorso 28 luglio 1998 __________ si è aggravato contro il pignoramento di salario nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che la creditrice avrebbe fatturato erroneamente all’escusso un lavoro eseguito in un’abitazione di terzi;

 

                                         che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza  può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo o al momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

 

                                         che nel caso di specie il ricorso 28 luglio 1999 __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera;

 

                                         che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;

 

                                         che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile senza la necessità di atti istruttori;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli  art. 17 LEF e 9 LPR

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 28 luglio 1999 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria