Incarto n.
15.99.00138

Lugano

13 agosto 1999 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 12 /21 luglio 1999 di

 

                                         __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

                                         __________

                                         rappr. da__________

 

 

viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano                                   

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                           

 

                                         che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;

 

                                         che con ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo di non poter pagare l’importo richiesto, in quanto non lavora e non possiede beni pignorabili;

 

                                         che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame per tardività;

 

                                         che nel caso di specie __________ ha inoltrato ricorso solo in data 21 luglio 1999 e ciò malgrado il gravame sia datato 12 luglio 1999;

 

                                         che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso alla debitrice;

 

                                         che in concreto il ricorso inoltrato il 21 luglio 1999, come risulta dalla busta di spedizione, si rivela manifestamente tardivo;

 

                                         che inoltre le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;

 

                                         che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli  art. 17 e 90 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria