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Incarto n. |
13 agosto 1999 /FP/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 12 /21 luglio 1999 di
__________
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
rappr. da__________
viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;
che con ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo di non poter pagare l’importo richiesto, in quanto non lavora e non possiede beni pignorabili;
che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame per tardività;
che nel caso di specie __________ ha inoltrato ricorso solo in data 21 luglio 1999 e ciò malgrado il gravame sia datato 12 luglio 1999;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso alla debitrice;
che in concreto il ricorso inoltrato il 21 luglio 1999, come risulta dalla busta di spedizione, si rivela manifestamente tardivo;
che inoltre le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 90 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 / 21 luglio 1999 __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria