Incarto n.
15.99.00145

Lugano

25 agosto 1999

FP/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 25 maggio 1999 di

 

 

__________

 

 

 

chiedente

 

 

l’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD di __________, nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo __________

procedura concernente anche

 

 

__________

rappr. da __________

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che il 7 gennaio 1992 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo a favore della __________, nominando quale liquidatore l’avv. __________

 

                                         che con istanza 25 maggio 1999 l’avv. __________ ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD di __________ di pertinenza della __________, a favore di __________ e della __________;

 

                                         che per l’art. 326 LEF prima di ogni ripartizione , anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni;

 

                                         che entro tale termine è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all’autorità di vigilanza (art. 326 LEF);

 

                                         che già in data 7 giugno 1999 questa Camera aveva invitato il liquidatore a voler allestire lo stato di riparto nel concordato con abbandono dell’attivo __________;

 

                                         che constatato come a tutt’oggi tale atto non sia ancora stato compiuto;

 

                                         che l’allestimento dello stato di riparto ex art. 326 LEF non necessita dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza;

 

                                         che l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile in oggetto si rivela quindi inutile ed inammissibile;

 

                                         che in via abbondanziale si rileva che la liquidazione concordataria dal 1992 si protrae in termini di tempo inusuali e suscettibili di essere incompatibili con il principio di celerità che connota il diritto esecutivo;

 

                                         che il liquidatore è invitato a far pervenire entro 30 giorni lo stato del patrimonio e le relazioni ex art. 330 cpv. 2 LEF riferito al 31 dicembre 1998, come pure tutti quelli precedenti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1993;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamato l’art. 326 LEF

 

pronuncia:              1.   L’istanza 25 maggio 1999 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Il liquidatore avv. __________ trasmetterà al Pretore di Mendrisio-Nord quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, entro 30 giorni quanto richiesto ex art. 330 cpv. 2 LEF.

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                         Intimazione a:

                                          - __________

                                

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il Presidente                                                           La Segretaria