Incarto n.
15.99.00156

Lugano

1° ottobre 1999/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 settembre 1999 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 25 agosto 1999 nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

viste le osservazioni:     - 22 settembre 1999 della __________

                                         - 24 settembre 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 68’376.70 oltre interessi al 4.5% dal 1. gennaio 1998 e fr. 3’247.90. L’escussa ha interposto opposizione.  Con sentenza 11 maggio 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al predetto PE.

 

                                B.      In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 26 agosto 1999.

 

                                C.      Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 6 settembre 1999, sostenendo di essersi accordata con il direttore della creditrice di liquidare il caso con il pagamento di fr. 50’000.--/51’000.--. Il 21 maggio 1999 ha bonificato la somma di fr. 40’000.-- e secondo l’accordo attendeva il conteggio di chiusura. Il 4 giugno ha inviato una lettera di sollecito. Dopo questa lettera non ha più ricevuto nulla fino alla notifica della comminatoria di fallimento.

 

                                D.      Delle osservazioni della creditrice e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto                    1.  

                                  a)   Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG,  vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                         –      l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –      l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –      è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         –      la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                         –      l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                  b)   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                  c)   La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. In casu va osservato che se la creditrice, come ha rilevato nelle sue osservazioni, ha inviato all’escussa una lettera 17 settembre 1999 comprendente un conteggio dettagliato e una proposta di transazione, le parti potrebbero accordarsi senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.

 

                                   2.   Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 6 settembre 1999 della __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                         – __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                             La segretaria