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Incarto n. |
21 dicembre 1999 /FP/fc/fb
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In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 12 ottobre 1999 di
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contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
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rappr. dall'__________
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rapp. dal __________
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rapp. dal __________
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rappr. da __________
viste le osservazioni
- 25 ottobre 1999 dello __________
- 3 novembre 1999 dell'UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti;
che con ricorso 12 ottobre 1999 __________ si è aggravata contro il verbale di pignoramento 22 settembre 1999, postulando l'inizio del pignoramento a partire dal 1° aprile 2000;
che con le rispettive osservazioni lo __________ e l'UE di Lugano chiedono che il gravame venga dichiarato irricevibile per tardività;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel caso di specie il ricorso di __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera il 12 ottobre 1999;
che il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 22 settembre 1999;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente tardivo;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 ottobre 1999 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
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Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria