Incarto n.
15.1999.00175

Lugano

19 novembre 1999 /FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 11 ottobre 1999 di

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

 

contro l’operato dell’UEF di Locarno

 

nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, __________ e __________ promosse da

 

                                          __________

 

                                          e

 

                                          __________

 

 

in materia di avviso d'incanto;

 

richiamata l'ordinanza presidenziale 13 ottobre 1999 di concessione dell'effetto sospensivo;

 

 

 

 

viste le osservazioni

  - 2 novembre 1999 della __________

  - 2 novembre 1999 della __________ e 28 giugno 1999

  - 12 ottobre e 4 novembre 1999 dell'UEF di Locarno;

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                          che __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________;

 

                                          che __________ ha formulato la domanda di vendita il 7 ottobre 1998;

 

                                          che la __________ (in seguito: __________) procede contro __________ nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________ e __________;

 

                                          che la __________ ha presentato la domanda di vendita per le due esecuzioni il 4 febbraio 1999;

 

                                          che la vicenda esecutiva ha portato in ultima analisi al giudizio 4 giugno 1999 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che, per quanto è di rilievo a questo stadio di procedura, ha richiamato la disciplina sia dei combinati art. 156 cpv. 1, 142a e 126 cpv. 1 LEF, secondo cui dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, sia dell'art. 105 RFF che definisce quale creditore procedente ex combinati art. 126 e 142a LEF colui alla cui domanda venne indetto l'incanto;

 

                                          che nel caso di specie sono in tutta evidenza pendenti le domande di vendita tempestivamente formulate sia da __________ che dalla __________;

 

                                          che creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art. 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo periodo RFF);

 

                                          che ove vi fossero, come nel caso di specie, più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF);

 

                                          che dall'elenco oneri riferito al fondo n. __________ RFD di __________, oggetto delle tre esecuzioni, la __________ è indicata quale creditrice per fr. 1'780'230.--, importo garantito da cartelle ipotecarie al portatore dal primo al quindicesimo grado, dopo precedenze per complessivi fr. 23'677.70 per ipoteche legali a favore del __________, mentre __________ vi figura quale creditrice per fr. 127'601.50 con diritto di pegno fondato su cartella ipotecaria in diciottesimo grado;

 

                                          che per lapsus calami vel machinae nel pronunciato 22 luglio 1999 di questa Camera è stato indicato quale creditore procedente solo __________, disattendendo che era pure stata insinuata la domanda di vendita da parte della __________;

 

                                          che l'aritmia procedurale è stata correttamente e immediatamente riconosciuta dall'UEF di Locarno, che ha ordinato la pubblicazione dell'avviso d'incanto per le tre esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare conseguenti alle domande di vendita di __________ e __________;

 

                                          che con ricorso 11 ottobre 1999 __________ si richiama alla lettera - manifestamente errata - del pronunciato 22 luglio 1999, disattendendo la palmare evidenza del caso di specie;

 

                                          che per il chiaro tenore dell'art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF creditore procedente, ove vi fossero, come nel caso di specie, due creditori che hanno richiesto nelle forme di rito la domanda di vendita, è quello il cui diritto di pegno precede in grado quello dell'altro;

 

                                          che la __________, creditrice ipotecaria di I-XV grado, precede __________, creditrice ipotecaria di XVIII grado, ed è pertanto da considerare quale creditore procedente nel senso della citata norma;

 

                                          che il piede d'asta - qui non oggetto di esame giudiziale - non potrà comunque che tener conto di siffatta conclusione imposta dall'art. 105 cpv. 1 RFF, come peraltro correttamente anticipato dall'UEF di Locarno nelle osservazioni 12 ottobre 1999;

 

                                          che l'operato dell'UEF di Locarno si dimostra conforme al diritto esecutivo federale;

                                          che il gravame va respinto;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla ricorrente, perché così imposto dal diritto federale;

 

 

richiamati gli art. 126, 142a e 156 cpv. 1 LEF e l'art. 105 cpv. 1 RFF

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                    1.   Il ricorso 11 ottobre 1999 di __________, è respinto.

 

                                    2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                    3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                    4.   Intimazione:       - __________

                                          Comunicazione: Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria