Incarto n.
15.1999.00177

Lugano

20 ottobre 1999 /B/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 ottobre 1999 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

rappr. dalla __________

 

 

 

viste le osservazioni : - 14 ottobre 1999 della __________

                                         - 15 ottobre 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 1’309.90 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 1999. L’escusso  non ha interposto opposizione.

 

                                B.      In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 7 ottobre 1999.

 

                                C.      Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 7 ottobre 1999, sostenendo di avere ritirato l’opposizione dopo essersi accordato con la rappresentante della creditrice in merito ad una proposta di pagamento rateale. Dopo l’avvenuto ritiro dell’opposizione la __________ gli ha però comunicato che la sua cliente non era d’accordo con la proposta di pagamento e che intendeva proseguire con l’esecuzione. Il ricorrente ha ribadito di volere giungere ad un accordo con la creditrice al fine di potere pagare il suo debito a rate.

 

                                D.      Delle osservazioni della creditrice e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto                    1.  

                                  a)   Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG,  vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                         –      l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –      l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –      è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         –      la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                         –      l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                  b)   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                  c)   La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso. In casu va osservato che l’escusso ha ribadito la volontà di pagare il suo debito a rate, per cui sussiste la possibilità che le parti si accordino senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.

 

                                   2.   Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 7 ottobre 1999 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                         – __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                             La segretaria