Incarto n.
15.1999.00189

Lugano

28 febbraio 2000

FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 19 novembre 1999 di

 

                                         __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 5/10 novembre 1999 nell'esecuzione __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

                                         __________

 

viste le osservazioni  

- 24 dicembre 1999 dell'UEF di Bellinzona;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                     -   che __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Bellinzona il PE n. __________ nei confronti di __________;

 

                                     -   che l'escutente, avendo ricevuto una copia del PE con il timbro "nessuna opposizione", ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione che è sfociata nella comminatoria 5/10 novembre 1999;

 

                                     -   che contro la comminatoria si è aggravata l'escussa, sostenendo di non aver mai ricevuto il PE in questione;

 

                                     -   che un atto esecutivo destinato ad una società anonima può essere notificato presso il domicilio di una delle persone indicate all'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (cfr. DTF 125 III 384 ss.);

 

                                     -   che la funzionaria postale __________, che aveva sottoscritto il PE attestandone la consegna all'amministratrice unica __________, sentita quale teste ha dichiarato di conoscere personalmente la signora __________ e di essere sicura di averle regolarmente notificato il PE;

 

                                     -   che l'amministratrice unica __________, regolarmente citata, non è comparsa davanti a questa Camera né ha giustificato la sua assenza;

 

                                     -   che, vista la regolarità della notifica del PE e del prosieguo della procedura, il ricorso contro la comminatoria di fallimento si rivela infondato, per non dire temerario, e deve quindi essere respinto;

 

                                     -   che l'attitudine defatigatoria della ricorrente appare chiara e al limite dell'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPR, che prescrive la condanna della parte che agisce in modo temerario o in mala fede a una multa e al pagamento di una tassa di giustizia;

 

Richiamati gli art. 17 e 65 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 novembre 1999 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.           

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         -     __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria