Incarto n.
15.1999.00209

15.1999.00212

Lugano

8 agosto 2000FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 13 dicembre 1999 di

 

                                         __________

                                     

                                         contro

 

l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito dell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da 

 

                                         __________

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 20 dicembre 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

                                        

viste le osservazioni 17 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che in data 4 novembre 1999 l’UEF di Locarno notificava all’escussa il precetto esecutivo n. __________;

                                         che il 29 novembre 1999 l’UEF di Locarno notificava alla debitrice l’avviso di pignoramento, fissato per il giorno 11 gennaio 2000;

                                        

                                         che con ricorso 13 dicembre 1999 __________ si è aggravata contro l’avviso di pignoramento, chiedendo nel contempo la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo;

 

                                         che la ricorrente sostiene di non aver interposto opposizione a seguito di errate informazioni fornite dell’UEF di Locarno

 

                                         che con osservazioni 17 gennaio 2000 l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio chiedendo la reiezione del gravame;

 

                                         che per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione; 

                                        

                                         che, interrogata formalmente il 3 agosto 2000, __________ ha dichiarato di essersi recata il 4 novembre 1999 presso l’UEF di Locarno, dove le avrebbero spiegato che poteva ma non doveva fare opposizione al PE (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2);

 

                                         che la ricorrente ha sostenuto di sapere che l’atto sottopostole era un precetto esecutivo (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 1);

 

                                         che la ricorrente è fallita il 18 aprile 1983 quale titolare della ditta individuale "__________, __________ ";

 

                                         che alla luce delle risultanze istruttorie non risulta che la ricorrente sia stata impedita, senza sua colpa, ad interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________, né che necessitasse di spiegazioni su come comportarsi a ricezione di un precetto esecutivo, avuto riguardo al fatto che a suo tempo era iscritta a registro di commercio in una delle qualità dell'art. 39 LEF; 

 

                                         che l’UEF di Locarno, dando seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, ha quindi agito correttamente

 

                                         che di conseguenza il gravame deve essere respinto;

 

                                         che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

 

Richiamato l'art. 17 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 13 dicembre 1999 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Locarno

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria