Incarto n.
15.99.00024

Lugano

20 aprile 1999/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di

 

                                         __________

                                         patr. dall’ avv. __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

                                         __________

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 febbraio 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

 

viste le osservazioni 5 marzo 1999 dell’UE di Lugano                             

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 26’723.-- oltre interessi al 5% dal 4 marzo 1994, indicando quale titolo di credito la “Tassazione maggior valore immobiliare __________”.

 

                                  B.   Il 22 gennaio lo __________ ha inoltrato la domanda di proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento nei confronti di __________. Il creditore ha allegato alla domanda di proseguimento dell’esecuzione la sentenza di rigetto dell’opposizione 25 aprile 1997 della Pretura di Lugano, la sentenza 24 giugno 1998 della CEF del Tribunale d’appello, nonché la sentenza 30 settembre 1998 del Tribunale federale. Sulla scorta di tale documentazione l’UE di Lugano ha inviato all’escusso in data 27 gennaio 1999 l’avviso di pignoramento.

 

                                  C.   Con ricorso 8 febbraio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso di pignoramento postulando l’annullamento della procedura esecutiva n. __________ UE Lugano, in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. Il ricorrente assevera infatti che, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data dell’atto pubblico e dalla relativa iscrizione del trasferimento di proprietà, sarebbe intervenuta la prescrizione assoluta del diritto di tassare.

 

                                  D.   Delle osservazione dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (cfr. art. 90 primo periodo LEF).

 

                                   2.   Nel caso di specie lo __________ il 22 gennaio 1999 ha inoltrato la domanda di proseguimento dell’esecuzione corredata delle sentenze di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo n. __________. Sulla scorta di tale documentazione l’UE di Lugano ha correttamente emesso il 27 gennaio 1999 l’avviso di pignoramento a carico di __________ fissando il pignoramento per il 26 febbraio 1999. Le censure sollevate dal ricorrente in merito alla prescrizione assoluta del credito posto in esecuzione non sono proponibili in questa sede, concernendo questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera.

 

                                   3.   Ne consegue l’irricevibilità del gravame.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 89 e 90 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 8 febbraio 1999 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria