|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
15 aprile 1999/FP/fc/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
|
segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di
__________
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente
procedura concernente anche la
__________
patr. dallo studio legale __________
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 8 marzo 1999 della __________
- 23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (già __________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del __________ l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa
C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.
D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.
E. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG Vol. II, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121 LEF). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
2. Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n. __________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.
3. Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 __________ è respinto.
2. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria