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Incarto n. |
FP/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 2 marzo 1999 di
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patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la richiesta di anticipo spese 25 febbraio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
__________
patr. dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 3 marzo 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
visto lo scritto 10 marzo 1999 dell’UE di Lugano con il quale veniva comunicato alla creditrice __________ la chiusura dell’esecuzione n. __________ a seguito del mancato versamento dell’anticipo spese richiesto il 25 febbraio 1999;
ritenuto che contro tale provvedimento non è stato inoltrato alcun ricorso ex art. 17 LEF;
considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto.
Richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 marzo 1999 __________, è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria