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Incarto n. |
2 aprile 1999/FP/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Chiesa, vicepresidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 2 marzo 1999 di
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contro
__________ nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
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viste le osservazioni 25 marzo 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che contro __________ e __________ sono pendenti presso l’UEF di Bellinzona le procedure esecutive in via di realizzazione immobiliare n.__________ e __________ promosse nei loro confronti dal __________;
che con ricorso 2 marzo 1999 __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF di Bellinzona senza specificare né il provvedimento impugnato né le presunte omissioni o violazioni dell’Ufficio;
che per l’art. 7 cpv.3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).
che nel caso di specie __________ e __________ si aggravano contro l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’ambito delle procedure di realizzazione della part. __________ di __________. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche affermazioni riguardanti le condizioni del muro di sostegno ubicato sul mappale in oggetto . L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare ai ricorrenti il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché assegni ai ricorrenti un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 2 marzo 1999 __________ e __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.
2. Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi come ai considerandi di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria