Incarto n.
15.99.00055

Lugano

31 marzo 1999 FP/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 26 marzo 1999 di

 

                                         __________

                                         __________

 

                                         contro

 

__________ e meglio contro l’elenco oneri 8 marzo 1999

nell’esecuzione n.  __________ promossa da

 

                                         __________

 

nei confronti di

 

                                         __________

 

 

viste le osservazioni 29 marzo 1999 dell’UEF di Riviera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                           

 

 

                                         che in data 8 marzo 1999 l’UEF di Riviera ha depositato nell’ambito dell’esecuzione  n. __________ a carico di __________ l’elenco oneri relativo alla part. __________ di __________;

 

                                         che con ricorso 26 marzo 1999 __________ e __________ si aggravano contro l’elenco oneri in questione, postulando la modifica dell’onere fondiario di passo pedonale e veicolare a favore della part. __________, __________ e __________;

 

                                         che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza  può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisone sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

 

                                         che secondo l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati);

 

                                         che l’iscrizione ad elenco oneri dell’onere fondiario corrisponde all’estratto del Registro fondiario della part. __________ di __________;

 

                                         che a prescindere dalla tempestività del ricorso, la contestazione concerne questioni di merito sottratte al potere di congnizione di questa Camera;

 

                                         che le censure sollevate dai ricorrenti devono essere rinviate all’azione di contestazione dell’elenco oneri;

 

                                         che il gravame si rivela quindi irricevibile;         

 

                                         che si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 140 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 26 marzo 1999 di __________, __________ e __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria