Incarto n.
15.99.00062

Lugano

8 settembre 1999

/FA/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 13 aprile 1999 di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________,

 

 

 

contro

 

 

__________ e meglio contro il verbale di pignoramento 11 marzo 1999, spedito il 18 marzo nell’ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,

 

vista la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente contestualmente al ricorso;

 

viste le osservazioni      28 aprile 1999 __________;

                                         4 maggio 1999 dell'UE di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________, __________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale di pignoramento spedito il 18 marzo 1999 l'UE di Lugano ha pignorato fr. 2'350.-- mensili dello stipendio percepito dall'escusso. L'ufficio ha precisato come segue il calcolo effettuato:

 

                                          Introiti

                                          Debitore                                           fr. 4'259.50

                                          Contr. moglie                                   fr. 3'795.--

                                          Totale mensile                                 fr. 8'054.50

 

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                                   fr. 1'370.--

                                          locazione                                         fr.    671.--

                                          CM, ass. inf., disocc., CP              fr.    470.--

                                          spese mediche                               fr.    616.90

                                          tasse (contr.)                                   fr.    350.--

                                          vestiario                                           fr.    109.--

                                          Totale deduzioni                             fr. 3'586.90

 

                                          Minimo esistenza spettante al coniuge debitore

                                          fr. 3'586.90 x fr. 4'259.50 = fr. 1'901.50 mensili

                                                         fr. 8'054.50

 

                                          Eccedenza mensile pignorabile

                                          fr. 4'259.50 ./. fr. 1'901.50 = fr. 2'358.-- arrotondati a fr. 2'350.--

 

                                  B.   Contro il pignoramento si è aggravato il 13 aprile 1999 __________ sostenendo che l'UE avrebbe a torto tenuto conto pure dello stipendio della moglie nonostante il regime della separazione dei beni vigente tra i coniugi e il fatto che i crediti posti in esecuzione si riferissero ad un periodo antecedente il matrimonio. Il ricorrente ha pure chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 15a LPR.

 

                                  C.   Con osservazioni 28 aprile 1999 l'Ufficio esazione e condoni ha notato come il Tribunale federale già abbia avuto l'occasione di stabilire la necessità di ripartire tra i coniugi, proporzionalmente al loro reddito, il carico del minimo esistenziale comune. Non sarebbero poi dati i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria ritenuto che il caso non si presentava per nulla complesso. Pur riconoscendo l'esistenza del divieto della reformatio in peius, l'UEC ha considerato come un ingiustificato privilegio concesso a un creditore il riconoscimento di una spesa di fr. 350.-- mensili per il pagamento di tasse. L'UE di Lugano, con osservazioni 4 maggio 1999, si è limitato a ribadire la correttezza del proprio operato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                                   2.   Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Il regime patrimoniale vigente tra i coniugi non influenza il metodo di calcolo, che discende, come detto, dall'art. 163 CC, applicabile con qualsiasi regime.

                                         Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF).

 

                                   3.   In concreto quindi la tesi del ricorrente si rivela priva di fondamento. Il fatto che i coniugi __________ abbiano adottato il regime della separazione dei beni non esime la moglie dall'assumersi il carico di una quota del minimo vitale comune proporzionale al suo reddito. Ella non partecipa quindi al pagamento dei debiti del coniuge, le viene unicamente imposto di contribuire alle spese familiari secondo la sua disponibilità finanziaria.

 

                                   4.   Nella procedura di ricorso vige il principio del divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR).In concreto si rivela quindi superflua l'analisi della legittimità del riconoscimento nel minimo esistenziale di una trattenuta effettuata dal datore di lavoro, __________, a copertura di un debito fiscale. La questione, sollevata dall'UEC con le osservazioni, può rimanere indecisa.

 

                                   5.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

                                   6.   A norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF "il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri". La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).

                                         La probabilità di esito favorevole può anche essere inferiore a quella di insuccesso. Indispensabile è però che le prospettive di vittoria siano tali da giustificare il rischio di sopportare le spese di patrocinio per chi è in grado di pagarle (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti).

                                         In concreto il provvedimento impugnato non tocca questioni giuridiche complesse, si tratta di un normale pignoramento del salario di un escusso coniugato, privo di difficoltà particolari se non quelle indicate al cons. 5, suscettibili di andare a sfavore del ricorrente e nemmeno sfiorate nel ricorso. Il calcolo eseguito dall'ufficio, suffragato da chiara e univoca giurisprudenza dell'Alta corte federale, era poi manifestamente corretto. I presupposti della necessità oggettiva del patrocinio e della probabilità di esito favorevole sono assenti nella fattispecie. L'istanza di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso deve quindi essere respinta.

 

 

Richiamati gli art. 93 e 116 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 13 aprile 1999 __________, è respinto.

 

                                   2.   L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria 13 aprile 1999 di __________ è respinta.

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria