Incarto n.
15.99.00071

Lugano

30 aprile 1999

/FP/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 aprile 1999 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 marzo 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

__________

(rappr. da

 

viste le osservazioni 26 aprile 1999 dell’UE di Lugano

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      La società __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 4’412.20 oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 maggio 1998.

 

                                B.      Il 1° ottobre 1998 la creditrice ha fatto spiccare nei confronti della __________ il precetto esecutivo n. __________ UE di Lugano, contro il quale la debitrice ha sollevato opposizione il 12 ottobre 1998.

 

                                C.      In data 11 febbraio 1999 nel corso dell’udienza di discussione nella causa a procedura inappellabile di cui all’inc. IU.99.27 della Pretura di Lugano la __________ ha riconosciuto il credito posto in esecuzione e ritirato l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________.

 

                                D.      La creditrice ha richiesto l’11 marzo 1999 il proseguimento dell’esecuzione e il 22 marzo 1999 è stata emessa la comminatoria di fallimento nei confronti della __________.

 

                                E.      Con ricorso 7 aprile 1999 la __________ si aggrava contro la comminatoria di fallimento sostenendo di aver ottenuto dalla creditrice una dilazione di pagamento. La ricorrente assevera infatti di aver concordato un piano di estinzione del debito in rate mensili di fr. 400.––. 

 

                                F.      Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:               1.      Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A. R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all'art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                          –      l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF)

                                          –      l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43);

                                          –      è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                          –      la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

                                          –      l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                          Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa (cfr. Rudolf Ottomann in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 160 LEF).

 

                                2.      Nel caso di specie la ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub D) che potranno essere sollevate davanti al giudice del fallimento (cfr. art. 172 n. 3 LEF), essendo tale esame sottratto al potere di cognizione dell’Autorità cantonale di vigilanza.

 

                                3.      Ne consegue la reiezione del gravame.

                                          Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17, 160 e 172 LEF

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 7 aprile 1999 __________ è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione all’UE di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria