Incarto n.
15.99.00072

Lugano

31 agosto 1999

/FA/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 22 aprile 1999 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 15 febbraio 1999, spedito il 12 aprile 1999 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da __________ e da __________

 

viste le osservazioni 26 aprile 1999 dell'UEF di Locarno,

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti. Il 12 aprile 1999 l'UEF di Locarno ha inviato al debitore e ai creditori il verbale di pignoramento, datato 15 febbraio 1999, attestante il pignoramento di un'autovettura del 1991 definita "priva di valore commerciale" e dal valore di stima di 1 fr. E' stato poi indicato il calcolo per la determinazione della quota di salario pignorabile:

 

                                          Introiti debitore                                                            fr.     6'662.–

 

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                                   fr.   1’025.–

                                          alimenti                                            fr.   2'457.–

                                          locazione                                         fr.   1'000.–

                                          trasferte e pasti                               fr.      266.–

                                          suppl. spese varie profess.           fr.      370.–

                                          Totale deduzioni                             fr.   5'118.–

 

                                          Ecc. mens. pignorabile: fr. 6'662.– ./. fr. 5'118.– = fr. 1'544.–

 

                                B.      Contro il pignoramento si è aggravato il 22 aprile 1999 __________ sostenendo che le spese riconosciute per i pasti fuori casa e per le trasferte (fr. 266.––) sarebbero insufficienti, ritenuta la sua necessità di compiere giornalmente km 40 al giorno per recarsi al lavoro. L'escusso ha ritenuto pure insufficiente la somma di fr. 370.–– a titolo di spese professionali. A suo dire la sua attività di docente di informatica gli imporrebbe l'acquisto di materiale didattico per una cifra superiore ai fr. 500.–– mensili. In conclusione il pignoramento andrebbe ridotto a fr. 944.–– mensili.

 

                                C.      Con osservazioni 26 aprile 1999 l'UEF di Locarno si è limitato a confermare l'esattezza del proprio operato.

 

 

Considerando

 

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                                2.      L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente. Il citato articolo, oltre e meglio del divieto della reformatio in peius, stabilisce pure l'obbligo per il giudice di non statuire ultra petita. Fanno eccezione i casi di nullità che devono essere ravvisati d'ufficio.

                                          In concreto l'UEF di Locarno ha pignorato l'auto di __________ pur qualificandola esplicitamente come priva di valore commerciale. Il TF ha già avuto modo di stabilire la nullità del pignoramento di un bene privo di valore commerciale (cfr. DTF 113 III 33). L'ufficio avrebbe dovuto indicare il bene nel verbale, rilevandone l'assenza di valore, senza pignorarlo. La parte del verbale relativa al pignoramento dell'auto, ancorché non contestata dal ricorrente, deve quindi essere stralciata in quanto nulla e sostituita dalla seguente foprmulazione: “L’autovettura .... è dichiarata impignorabile perché priva di valore commerciale perché necessaria al debitore per l’esercizio della sua professione”.

 

                                3.      Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.– a fr. 9.– per ogni pasto principale. Il debitore esercita un'attività lavorativa a __________, abitando a __________. Non è quindi proponibile il rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica perciò di riconoscere fr. 198.– (fr. 9 x 22 giorni) per pasti fuori domicilio.

 

                                4.      E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Georges Vonder Mühll in : Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 119 s. ad art. 82 LEF).

                                          In concreto l'utilizzo dei mezzi pubblici per spostarsi tra __________ e __________ comporterebbe un dispendio di tempo sproporzionato. La vettura di __________ (per altro priva di valore) è quindi da considerare impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF. L'escusso ha sostanziato le spese fisse connesse con l'uso del veicolo (cfr. allegato 1: fatture garage, copertura assicurativa veicolo e imposta di circolazione). Dall'Indicatore delle distanze chilometriche da __________, __________ e __________ risulta che intercorrono 19 km tra l'abitazione dell'escusso e il luogo di lavoro, per una percorrenza giornaliera di km 38. Visto quanto sopra si giustifica di riconoscere per le spese di trasferta la somma di fr. 450.–.

 

                                5.      Il ricorrente ritiene insufficiente l'importo di fr. 370.– stabilito a titolo di spese professionali. Ha prodotto le pezze giustificative relative a esborsi per libri, materiale informatico, Internet per cifre importanti. Non tutte queste spese sono da ritenere necessarie per l'esercizio della professione di docente di scuola media. La somma riconosciuta dall'UEF risulta quindi del tutto congrua e non abbisogna di essere aumentata.

 

                                6.      Nel corso dell'udienza 23 giugno 1999 __________ ha comunicato la necessità di disporre di fr. 2'000.– per completare il trasloco da __________ e per acquistare degli scaffali su cui riporre il proprio materiale didattico e professionale oltre che per effettuare interventi di riparazione sulla sua auto. Egli ha poi comunicato l'emanazione della sentenza di divorzio 21 luglio 1999 che prevede, a partire dal 1° ottobre 1999 il versamento da parte sua di fr. 1'500.– per alimenti, invece dei fr. 2'457.– trattenuti finora direttamente dal datore di lavoro.

                                          La particolarità della fattispecie e ragioni di economia processuale impongono in casu di derogare al principio enunciato al considerando 1. Per evitare un inutile ricorso all'istituto del riesame occorre tenere conto già in questa sede dei due fatti testé indicati aggiornando la quota pignorabile con un aumento di fr. 957.– (fr. 2'457.– – fr. 1'500.–), corrispondente alla diminuzione dell'impegno alimentare dell'escusso. Ciò a partire dal mese di dicembre 1999 per dare all'escusso la possibilità di far fronte alle spese di trasloco e di riparazione della vettura.

 

                                7.      Per il calcolo del minimo vitale entrano in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 109 III 56), l'ufficio si è quindi correttamente determinato non computando le spese di cassa malati che, le esecuzioni dell'assicuratore malattie lo dimostrano, non vengono pagate.

 

                                8.      L'eccedenza pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi precedenti, e meglio:

 

                                          settembre, ottobre e novembre 1999

                                          Introiti debitore                                                            fr.        6'662.–

 

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                                   fr.       1’025.–

                                          alimenti (+spese trasloco

                                          per ottobre e novembre)                fr.       2'457.–

                                          locazione                                         fr.       1'000.–

                                          pasti                                                 fr.          198.–

                                          trasferte                                            fr.          450.–

                                          suppl. spese varie profess.           fr.          370.–

                                          Totale deduzioni                             fr.       5'500.–

                                         

                                          Ecc. mens. pignorabile: fr. 6'662.– ./. fr. 5'500.– = fr. 1'162.–

 

                                          da dicembre 1999

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                                   fr.       1’025.–

                                          alimenti                                            fr.       1'500.–

                                          locazione                                         fr.       1'000.–

                                          pasti                                                 fr.          198.–

                                          trasferte                                            fr.          450.–

                                          suppl. spese varie profess.           fr.          370.–

                                          Totale deduzioni                             fr.       4'543.–

                                         

                                          Ecc. mens. pignorabile: fr. 6'662.– ./. fr. 4'543.– = fr. 2'119.– oltre alla totalità della tredicesima per dicembre 1999.

 

                                9.      Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                          Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamato l'art. 93 LEF

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 22 aprile 1999 __________, è parzialmente accolto.

 

                                          1.1.  Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio che __________ percepisce dallo __________ è fissata in fr. 1'162.– mensili per settembre, ottobre e novembre 1999 e in fr. 2'119.– oltre la tredicesima per i mesi successivi.

 

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.


                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

                                         

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria