Incarto n.
15.99.00007

Lugano

22 gennaio 1999

B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 9 gennaio 1999 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 7 gennaio 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

 

viste le osservazioni:

– 14 gennaio 1999 della __________

– 15 gennaio 1999 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ del 27/28 ottobre 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 4’030.-- oltre fr. 120.-- per le spese esecutive. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione 3 novembre 1998 la __________ ha rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 4’150.--, indicando il rimedio giuridico contro la predetta decisione, ossia la possibilità di interporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

 

                                B.      Con richiesta 16 dicembre 1998 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione, comunicandogli con scritto 17 dicembre 1998 che  la decisione 3 novembre 1998 era cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dalla debitrice. Il 7 gennaio 1999  l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa l’8 gennaio 1999.

 

                                C.      Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 9 gennaio 1999, sostenendo di avere con la creditrice ancora diverse cause in sospeso, ossia infortuni che non le sono mai stati indennizzati.

 

                                D.      Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:               1.      a)     Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                                  –   l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                  –   l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                  –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                                  –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                                  –   l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                          b)    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                          c)     La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, ricevuta la decisione 3 novembre 1998 della __________, doveva, se del caso, far valere le sue ragioni impugnandola.

                                         

                                2.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 9 1999 gennaio 1999 della __________ è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione:

                                          – __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                          La segretaria: