Incarto n.
15.1999.00080

Lugano

26 ottobre 1999

FA/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l’avviso di pignoramento 28 aprile 1999

nell’esecuzione n.  __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

 

__________

 

viste le osservazioni

– 12 maggio 1999 della __________

– 20 maggio 1999 dell’UEF di Locarno             

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che la __________ di __________ procede in via di pignoramento contro __________ per l’incasso di un credito di fr.68’319.75;

 

                                          che il 29 aprile 1999 veniva notificato al debitore l’avviso di pignoramento  nell’esecuzione n.__________ previsto per il giorno 17 maggio 1999;

 

                                          che con ricorso 4 maggio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso di pignoramento postulando la realizzazione della part. __________ RF di __________ sulla quale il creditore vanterebbe un diritto di pegno;

 

                                          che egli contesta inoltre la somma del credito;

 

                                          che con osservazioni 12 maggio 1999 la __________ chiede la reiezione del gravame;

 

                                          che delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito;

 

                                          che se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF);

 

                                          che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262);

 

                                          che per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi seguenti:

 

                                          –      omettendo di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );

 

                                          –      concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133);

 

                                          –      pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n. 10, p. 262);

 

                                          che nel caso di specie il debitore ha omesso d’interporre ricorso contro il precetto esecutivo in via di pignoramento, notificatogli il 27 maggio 1998, contestando il tipo d’esecuzione;

 

                                          che il tal modo egli ha implicitamente rinunciato a far valere il beneficio d’escussione reale;

 

                                          che di conseguenza il ricorso 4 maggio 1999 contro l’avviso di pignoramento si rivela manifestamente tardivo;

 

                                          che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 e 41 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 4 maggio 1999 __________, è irricevibile.

 

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione all’UEF di Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria