Incarto n.
15.2000.00042

Lugano

17 marzo 2000/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2000 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 ottobre 1999 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

Viste le osservazioni:    - 9 marzo 2000 di __________

                                         - 10 marzo 2000 dell'Ufficio esecuzione di Lugano

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 21 settembre/15 ottobre 1999 __________ l ha escusso __________ per l'incasso di fr. 325'350.-- oltre interessi e spese. Al PE è stata interposta opposizione. Con decisione 15 gennaio 2000 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al predetto PE.  Con attestazione 14 giugno 1999 la Pretura di Lugano ha certificato che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato e con dichiarazione 26 ottobre 1999  ha attestato che non è stata promossa nessuna azione di disconoscimento di debito da parte del debitore. 

 

                                  B.   In seguito alla richiesta di proseguire l'esecuzione, l'UE di Lugano ha emesso il 29 ottobre 1999 la comminatoria di fallimento, notificata a __________ il 15 febbraio 2000.

 

                                  C.   Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 25 febbraio 2000, sostenendo di avere effettuato durante il 1999 pagamenti per l'ammontare di DM 25'000.--. Questi versamenti sono stati richiesti e accettati dal creditore come dei pagamenti in acconto sulla somma dovuta, con la promessa di non chiedere il fallimento. 

 

                                  D.   Con le sue osservazioni il creditore ha rilevato che nonostante il versamento di DM 25'000.-- effettuato dal ricorrente, l'importo tuttora scoperto ammonta ancora a Fr. 305'235.-- ____________________ ha poi negato che i predetti versamenti siano avvenuti in seguito alla promessa di non procedere alla richiesta di fallimento. Scaduto il termine fissato con la comminatoria di fallimento per il versamento della somma residua, il creditore ha dichiarato di avere inoltrato istanza di fallimento, detraendo comunque l'importo di fr. 20'545.--.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.  

                                         a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG,  vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                         –    l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         –    l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         –    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         –    la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                         –    l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                  d)   Per questioni di merito, in concreto la non esigibilità a seguito della concessione di una dilazione, la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                  e)   Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

 

                                     

                                   2.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 25 febbraio 2000 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:

                                         – __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                             La segretaria