|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. 15.2000.00126 |
In nome |
|
|||
|
La Camera
di esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sui ricorsi congiunti 7 e 18 luglio 2000 di
|
|
__________ __________ rappr. dal__________ __________
|
|
|
|
Contro |
|
l’operato dell’UEF di __________ e meglio contro i verbali di pignoramento __________ e __________ nelle esecuzioni n. __________ e __________, promosse dalla __________ e rispettivamente dallo __________ nei confronti di
|
|
__________
|
viste le osservazioni 5 settembre e 9 ottobre 2000 dell’UEF di __________
esaminati gli atti e i documenti:
in fatto:
A.
Il __________, l’UEF di __________ ha
eseguito il pignoramento di salario nei confronti di __________ __________,
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse rispettivamente dalla
__________ e dallo ____________________.
Trascorso il termine di partecipazione, l’UEF ha allestito ed inviato ai
creditori il verbale di pignoramento, segnalando che:
“Si staggisce: una quota mensile di fr. 500.-- che il debitore si impegna a versare allo scrivente ufficio a partire dal saldo o perenzione delle procedura in corso, cioè dal mese di luglio 2000 in avanti. In caso di mancato pagamento, la quota verrà trattenuta dallo stipendio che percepisce presso l’Amministrazione Cantonale Bellinzona”.
B. Contro questa decisione la __________ e lo __________ si sono aggravati con ricorsi 7 luglio 2000, sostenendo che il verbale di pignoramento in questione violerebbe l’art. 1 RForm, poiché non conterrebbe gli elementi di calcolo usati dall’Ufficio per giungere all’importo di fr. 500.-- mensili; i ricorrenti sostengono inoltre che la formulazione adottata dall’Ufficio non permetterebbe di pignorare la tredicesima percepita dall’escusso.
C. Il 13 luglio 2000, l’UEF di __________ ha riconsiderato la propria decisione, allestendo un nuovo verbale di pignoramento, contenente tutti gli elementi di calcolo usati per fondare la propria decisione; l’Ufficio ha di fatto confermato il precedente verbale di pignoramento, concludendo per un’eccedenza pignorabile di fr. 500.-- mensili, già comprensivi di una quota parte sulla tredicesima.
D. Il 18 luglio 2000 i ricorrenti hanno contestato le diverse poste contenute nel nuovo verbale di pignoramento, rifacendosi alle ultime notifiche di tassazione dell’escusso.
E. L’8 settembre 2000 questa Camera ha retrocesso lo scritto 18 luglio 2000 dei ricorrenti all’UEF di __________, considerandolo quale ricorso contro la decisione di riconsiderazione 13 luglio 2000, per effettuare la necessaria istruttoria.
F. Con osservazioni 5 settembre e 9 ottobre 2000, l’UEF di __________ ha chiesto la reiezione di tutti i ricorsi, confermando il proprio operato e segnalando che l’esecuzione 120'471 promossa dalla __________ è stata nel frattempo saldata.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.
1.1. Il nuovo provvedimento dell’organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso (Cometta, op. cit., n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205).
1.1.1 Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3).
1.1.2.
Se invece il nuovo provvedimento accoglie
solo parzialmente le richieste del ricorrente, il principio della celerità,
ispirato all’art. 58 PA al quale si rifà l’art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di
stralciare il ricorso contro l’originaria decisione, per consentire semmai al
ricorrente di proporre un ricorso contro la nuova decisione (Cometta, in: Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17; di altra
opinione: Karl Spühler, Die
Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konlkursgesetz,
in: AJP 1996, pag. 1346).
In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che
il legislatore, pur rifacendosi all’art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato
l’effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimenti; il silenzio dell’art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un
ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall’organo di
esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l’autorità di vigilanza
è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le
richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione.
1.2. Se il ricorrente non si ritiene soddisfatto nemmeno con la decisione su riconsiderazione dell’organo di esecuzione forzata, è legittimato a presentare ricorso anche contro quest’ultima decisione (Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 63 ad art. 17).
1.2.1. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso contro l’originaria decisione dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3), ed evade unicamente il ricorso contro la seconda decisione, presa nell’ambito della facoltà di riconsiderazione concessa dall’art. 17 cpv. 4 LEF.
1.2.2. Se al contrario il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza deve – come predetto al cons. 1.1.2. – evadere il (primo) ricorso contro l’originaria decisione unicamente su quei punti non accolti dall’organo di esecuzione; con decisione separata (o se del caso con decisione unica, se ha congiunto i due procedimenti) l’autorità di vigilanza evade pure tutte le contestazioni contenute nel ricorso contro la decisione riconsiderata.
1.3. Nel caso in esame l’UEF di __________, con la sua riconsiderazione
13 luglio 2000, ha unicamente accolto la contestazione contenuta nel punto 5
del ricorso 7 luglio 2000 della __________ e dello __________, secondo i quali
l’Ufficio non avrebbe usato il formulario corretto per comunicare ai ricorrenti
l’esito del pignoramento __________ nei confronti del comune debitore.
Di conseguenza i ricorsi 7 luglio 2000 della __________ e dello __________ sono
evasi in merito a questo punto; le altre contestazioni invece vanno evase da
questa Camera assieme a quelle contenute nei ricorsi 18 luglio 2000, che in sostanza
sono una precisazione di quelle contenute nei primi ricorsi.
2. Nelle sue osservazioni, l’UEF di __________ ha comunicato che
l’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ è stata
nel frattempo integralmente saldata.
Di conseguenza i ricorsi 7 risp. 18 luglio 2000 della __________ vanno
stralciati dai ruoli per carenza di interesse.
3. I ricorsi 7 e 18 luglio 2000 dello __________ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di __________ nell'ambito della medesima esecuzione contro __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
4. Dalla
decisione di riconsiderazione 13 luglio 2000 dell’UEF di __________ e
dall’incarto trasmesso a questa Camera, risulta che l’Ufficio si è basato sui medesimi
documenti e sulle medesime dichiarazioni dell’escusso.
Di conseguenza le considerazioni che seguono valgono per entrambi i ricorsi dello
__________.
4.1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108
III 12, 106 III 13; Georges Vonder
Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
Dall’incarto trasmesso a questa Camera si può rilevare che l’UEF non si è basato
su dati e documenti presenti il giorno del pignoramento, bensì su elementi acquisiti
in altre procedure precedenti di alcuni mesi quella in esame (cfr. lettera 8
agosto 2000 dell’UEF di __________, pag. 2 lettera d); sempre nell’incarto è
stato trovato un verbale di pignoramento nell’esecuzione n. __________ (promossa
dallo __________) datato __________, e dunque successivo ad entrambi i ricorsi
qui in esame: da questo documento si può rilevare che l’Ufficio pur rendendosi
conto che erano mutate le basi di calcolo (in particolare lo stipendio mensile
dell’escusso è salito da fr. 6'702.05 a fr. 6'926.20, mentre quello della
moglie dell’escusso è sceso da fr. 1'930.-- a 1'200.--) non ha proceduto a
riesaminare la propria decisione, come invece impone l’art. 93 cpv. 3 LEF: tale
modo di procedere va censurato. Occorrerà pertanto che in futuro l’Ufficio
accerti più scrupolosamente tutti gli elementi che compongono il calcolo del minimo
esistenziale degli escussi e se del caso operi d’ufficio la revisione del
calcolo in funzione delle mutate circostanze.
Questa Camera terrà comunque conto delle mutate e sinora comprovate circostanze
nell’analizzare ogni posizione contestata.
4.2. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 66 pag. 178 s.).
4.3. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’Ufficio
di esecuzione forzata allestisce il verbale di pignoramento tenendo conto dei
ricavi e delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte
del salario e va pure essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza
pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata
quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del suo
pagamento (DTF 71 III 61; Georges
Vonder Mühll, in: op. cit., n. 4 ad art. 93).
Di conseguenza il verbale di pignoramento 28 giugno 2000 (che ha portato al
[primo] ricorso, datato 7 luglio 2000) e il verbale di pignoramento 13 luglio
2000 (frutto di riconsiderazione da parte dell’UEF di __________, ma che ha
portato al [secondo] ricorso 18 luglio 2000) non soddisfano questo requisito,
poiché effettuano tutti i calcoli su base annua, anziché su base mensile.
L’Ufficio correggerà pertanto il verbale di pignoramento in tal senso.
4.4. Per quanto attiene dunque ai redditi dell’escusso e della sua
consorte, essi vanno fissati in fr. 6'926.20 risp. 1'200.--; le deduzioni per
prestazioni sociali (AVS/AI/AD/cassa pensioni) ammontano a fr. 1'107.90 per
l’escusso; per quanto riguarda invece le deduzioni a favore della moglie
dell’escusso occorre rifarsi al certificato di salario più recente, che
prevede:
- deduzione AVS/AI -60.60
- deduzione AD -18.00
- deduzione malattia -18.40
- deduzione LPP -43.40
-140.40
Di conseguenza il totale delle deduzioni ammissibili per prestazioni sociali a favore dei coniugi __________ è di fr. 1'248.30 (Georges Vonder Mühll, op. cit., n° 27 ad art. 93).
4.5. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121
III 20, 120 III 16).
Orbene, nel caso di specie, non vi è alcun elemento probatorio che dimostri
l’effettivo pagamento di fr. 2'440.-- mensili a titolo di alimenti in favore
della ex-moglie __________ -__________.
Di conseguenza non è possibile tenere conto di tale importo nel calcolo del minimo
d’esistenza.
4.6. Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti
nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo
le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF
104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo
C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo
S. e 12 giugno 1970 in: Rep 1971 pag. 117). L’importo del canone va
messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su
reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare
un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF
16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però,
di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119
III 73; Ammon/Gasser, op.
cit., § 23 n. 64 pag. 178).
Nel caso in esame occorre rilevare, che seppure il canone di locazione corrisposto
dall’escusso (fr. 1'600.--) eccede in una certa qual misura un canone adeguato
nella regione di __________ per un appartamento ad uso di due persone, occorre
mettere in relazione tale importo con gli introiti mensili comuni (fr.
8'126.20) e concludere che il canone di locazione non può essere considerato
eccessivo.
4.7. Il ricorrente contesta pure l’ammontare degli importi riconosciuti
dall’UEF di __________ a titolo di premi della cassa malati dell’escusso e
della consorte: occorre rilevare che l’organo di esecuzione forzata può tenere
conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria, ad esclusione dunque dei
premi per prestazioni complementari (Georges
Vonder Mühll, op. cit., n° 27 ad art. 93).
Nel caso in esame il premio base per la cassa malati della moglie dell’escusso
ammonta a fr. 188.-- e non a fr. 304.-- come riconosciuto dall’Ufficio; il
premio base per la cassa malati dell’escusso non è determinabile dai documenti
forniti da quest’ultimo, che attestano unicamente di un addebito mensile totale
di fr. 318.85. Di conseguenza, l’UEF procederà a riconvocare l’escusso per
accertare questo punto e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.
4.8. Le
spese riconosciute dall’UEF di __________ per riscaldamento e acqua per un
totale mensile di fr. 150.-- non sono contestate dal ricorrente. Esse pertanto
possono essere ammesse nel calcolo del minimo di esistenza dell’escusso (Georges Vonder Mühll, op. cit.,
n° 26 ad art. 93).
A futura memoria l’UEF di __________ accetterà unicamente quelle spese che sono
comprovate e che il debitore effettivamente paga (Georges Vonder Mühll, op. cit., n° 25 ad art. 93).
4.9. È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cifra
3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 112 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 27, pag. 170; Fritsche / Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Georges Vonder Mühll, op. cit.,
n. 28 lett. d e 32 ad art. 93).
Nel caso in esame nessun documento è stato richiesto dall’organo di esecuzione
forzata per accertare l’impignorabilità di un eventuale automezzo usato
dall’escusso. Agli atti è stato versato il contratto di leasing __________ tra
la moglie dell’escusso e il __________, per l’uso di una __________ nuova, con
un prezzo di catalogo di fr. 26'440.--: secondo questo contratto la moglie
dell’escusso dovrebbe corrispondere mensilmente fr. 382.--; non è dunque dato
di sapere se pure l’escusso possiede in piena proprietà o affitta un autoveicolo.
Non è nemmeno dato di sapere se l’escusso e sua moglie effettivamente necessitano
di un autoveicolo, dal momento che non è possibile stabilire dove lavori
l’escusso. Per quanto riguarda invece la moglie, che lavora a __________ in uno
studio dentistico, occorre tuttavia rilevare che tra il luogo di domicilio e
quello di lavoro esiste una buona rete di mezzi pubblici: di conseguenza non si
potrà tenere conto di alcuna deduzione per l’uso di un autoveicolo (costi al
chilometro, leasing, ecc.) , ma unicamente dei costi di tali mezzi pubblici.
L’UEF di __________ procederà pertanto a riconvocare l’escusso per accertare
questi elementi e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.
4.10. Analogamente
con quanto considerato a proposito delle spese di trasferta tra il domicilio e
il posto di lavoro, l’organo di esecuzione forzata deve adeguatamente tenere
conto delle spese per i pasti consumati fuori domicilio, nei limiti imposti da
questa Camera nella Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(art. 93 LEF) del 1° gennaio 1994 (cfr. punto 2.4.3.: per chi è costretto a
prendere dei pasti fuori dall’economia domestica da fr. 6.-- a fr. 9.-- per
ogni pasto principale).
Seppure dal verbale di pignoramento interno risulti che l’UEF di __________ ha
tenuto conto di una spesa per pasti fuori casa di entrambi i coniugi di fr.
261.-- mensili, nulla prova che essa sia riconoscibile, in particolar modo
poiché non è dato in particolare di sapere dove l’escusso lavori. Va inoltre
rilevato che dall’esiguo salario percepito dalla moglie dell’escusso, tutto
sembrerebbe portare alla conclusione che essa lavori a tempo parziale e che
pertanto possa consumare tutti i pasti principali al proprio domicilio.
In ogni caso gli accertamenti dell’UEF di __________ appaiono insufficienti; esso
procederà pertanto a riconvocare l’escusso per accertare questi elementi e di
seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.
4.11. Nonostante
quanto precedentemente considerato, se l’organo di esecuzione forzata giunge
alla conclusione che l’autoveicolo usato dall’escusso è impignorabile ai sensi
dell’art. 92 cifra 3 LEF, non solo dovrebbe riconoscere le spese al chilometro
per il tragitto casa – lavoro e ritorno, ma – se tale veicolo viene locato –
dovrebbe pure riconoscere il canone di locazione mensile.
Infatti, perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre
un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale
ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del
legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente
indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari (Georges Vonder Mühll, op. cit., n° 33 ad art. 93).
In ogni caso l’UEF deve sincerarsi che le prestazioni periodiche ammesse secondo
siffatto principio siano effettivamente pagate (Georges Vonder Mühll,
op. cit., n° 25 e 33 ad art. 93). In caso contrario anche queste
spese non potranno figurare nel calcolo del minimo esistenziale.
Di conseguenza l’UEF di __________ procederà a riconvocare l’escusso per
accertare questi elementi e di seguito ad allestire un nuovo verbale di pignoramento.
5. Ne consegue che i ricorsi 7 e 18 luglio 2000 __________ vanno accolti; l’incarto va pertanto retrocesso all’UEF di __________ affinché esegua nuovamente il pignoramento dell’eccedenza del minimo vitale nei confronti di __________, previo accertamento:
- della data in cui viene corrisposta la tredicesima;
- dell’effettivo pagamento degli alimenti all’ex-moglie;
- del premio base della cassa malati dell’escusso;
- del luogo di lavoro dell’escusso;
- del grado di occupazione della moglie dell’escusso;
- eventualmente dei costi dei mezzi pubblici per gli
- spostamenti dei
coniugi __________ dal domicilio al posto di lavoro e ritorno;
Il risultato di questo nuovo pignoramento andrà pertanto comunicato alle parti usando l’apposito formulario e riportando tutti i dati su base mensile, onde evitare che il pignoramento non si estenda sulla tredicesima, che andrà – come precedentemente considerato – pignorata in intero al momento del suo effettivo pagamento.
6. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. I ricorsi 7 e 18 luglio 2000 __________ sono stralciati dai ruoli.
2. Il ricorsi 7 e 18 luglio 2000 __________ sono dichiarati congiunti.
3. I ricorsi 7 e 8 luglio 2000 __________ sono accolti.
3.1. Il verbale di pignoramento 13 luglio 2000 è annullato.
3.2. L’UEF di __________ si determinerà ai sensi del cons. 5.
4. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
5. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria