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Incarto n. |
23 ottobre 2000 /LG/fc/fb |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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Segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 settembre 2000 di
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__________
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Contro |
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l’operato dell’UE di Lugano, e meglio per la ritardata esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente nei confronti di
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__________
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viste le osservazioni 20 settembre 2000 dell’UE di Lugano,
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Il
16 maggio 2000 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso 8 febbraio 1999
di __________, annullando gli attestati di carenza beni emessi nelle procedure
esecutive n. __________ e __________ a carico di __________, ordinando all’UE
di Lugano di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di
attività svolta dal debitore ed il reddito conseguito.
B. Il
20 giugno 2000 l’UE di Lugano ha chiesto per via rogatoriale all’UE di Zurigo 4
di assumere tutte le informazioni sull’attività dell’escusso in base alla DTF
126 III 91 a cui questa Camera aveva fatto riferimento nella cennata decisione.
C. Il 3 luglio 2000 l’UE di Lugano ha spedito a __________ copia
della richiesta rogatoriale; la raccomandata è tuttavia ritornata all’ufficio
il 5 luglio 2000 con l’indicazione “partito senza lasciare indirizzo”.
D. Il
10 luglio 2000 l’UE di Lugano è riuscito ad interrogare l’escusso sulla sua
situazione finanziaria, rendendolo espressamente edotto che analoga operazione
sarebbe stata eseguita dall’UE di Zurigo 4. L’escusso ha firmato il verbale
interno di pignoramento, impegnandosi a fornire alcuni giustificativi
contabili.
E. Il
18 agosto 2000, l’UE di Zurigo 4 ha effettuato a sua volta l’interrogatorio
dell’escusso accertando che il minimo di esistenza dell’escusso era di CHF
1'545.—a fronte di entrate mensili medie di CHF 5'000.--.
F. Il
31 agosto 2000 l’UE di Lugano ha allestito il verbale definitivo di
pignoramento, indicando che le esecuzioni di __________ facevano parte del
gruppo n. __________ assieme a quelle della __________ e dello __________;
l’ufficio – basandosi sul pignoramento dell’UE di Zurigo 4 – ha fissato in CHF
5'000.— mensili gli introiti dell’escusso e in CHF 2'145.— il minimo
esistenziale.
G. Con
ricorso per ritardata giustizia del 5 settembre 2000 __________ si lamenta
dell’inattività dell’UE di Lugano e chiede a questa Camera di riconoscergli CHF
9'294.35 oltre interessi al 5% a titolo di risarcimento del danno.
H. Con
osservazioni 20 settembre 2000 l’UE rileva di aver correttamente e celermente
dato seguito alle indicazioni contenute nella sentenza 16 maggio 2000 di questa
Camera, producendo in data 4 ottobre 2000 l’intero incarto.
considerato:
in diritto:
1. Giusta
l’art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o
ritardata giustizia. Per denegata giustizia si intende unicamente il rifiuto
formale di un funzionario di intraprendere un passo procedurale che la legge
gli impone (DTF 97 III 31; Flavio Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 34 ad art. 17). Per ritardata giustizia si
intende invece il ritardo con cui un organo di esecuzione esegue un passo
procedurale che la legge gli impone di eseguire in un determinato termine; la
distinzione con i casi di denegata giustizia risulta spesso ardua, nonostante
rimanga senza effetti pratici (DTF 101 III 6 cons. 2; Cometta, op. cit., n. 31
ss. ad art. 17).
2. Nel
caso in esame occorre rilevare che l’UE di Lugano – dopo la ricezione della
sentenza 16 maggio 2000 di questa Camera – ha eseguito in data 20 giugno 2000
quanto predisposto in questa sentenza, chiedendo per via rogatoriale all’UE di
Zurigo 4 di procedere all’interrogatorio dell’escusso per accertare
un’eccedenza pignorabile. Di questa rogatoria è stata inviata copia per
raccomandata a __________ il 3 luglio 2000. Questa comunicazione è tuttavia
ritornata al mittente con l’indicazione che il ricorrente aveva lasciato il suo
precedente domicilio senza indicare all’ufficio postale il suo nuovo recapito.
Dall’incarto si rileva che dal 3 luglio 2000 al 5 settembre 2000, il ricorrente
non ha più preso contatto con l’UE di Lugano; di conseguenza quest’ultimo non
ha potuto intimare al ricorrente copia di tutti gli atti compiuti nel
frattempo. La responsabilità di questa situazione va ricercata dunque
nell’omissione di __________ e non nell’inerzia dell’ufficio.
3. Di conseguenza le censure del ricorrente si rivelano infondate e
il ricorso va respinto.
4. Per quanto riguarda le pretese di __________ in risarcimento di un presunto danno di CHF 9'294.35 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2000 causatogli dall’UE di Lugano, siffatta domanda è irricevibile. Infatti, per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento. Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile.
Va ricordato che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF.
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità e nesso adeguato di causalità, atteso che trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa (art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115 s., n. 2.4).
A titolo
abbondanziale va comunque rilevato che tali pretese si rivelano palesemente
infondate, poiché – come rilevato al cons. 2 – non solo l’UE di Lugano non è
rimasto inattivo (come preteso dal ricorrente), ma la colpa delle mancate
comunicazioni degli atti intrapresi da quest’ufficio è da ascrivere al
ricorrente stesso, che avendo cambiato indirizzo non lo ha comunicato
all’ufficio.
5. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 19 LResp, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso 5 settembre 2000 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario