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Incarto n. |
/LG/fc/fb |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di
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__________ rappr. dall'avv. __________
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contro |
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l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nelle esecuzioni __________ e __________ – e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza e la notificazione di pignoramento di salario al datore di lavoro – nelle esecuzioni promosse rispettivamente da:
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1. __________
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esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
-
che in data 12 ottobre 2000 l’UEF di Bellinzona
ha proceduto a notificare il calcolo del minimo di esistenza e la notificazione
di pignoramento di salario nei confronti del ricorrente, accertando
un’eccedenza pignorabile superiore al minimo di esistenza fissato in CHF
2'335.—mensili;
-
che con tempestivo ricorso 23 ottobre 2000
__________ si aggrava contro tale decisione, a motivo che l’organo di
esecuzione forzata non avrebbe tenuto conto nel suo calcolo degli alimenti che
l’escusso verserebbe alla moglie in pendenza di azione in separazione o
divorzio;
-
che l’UEF di Bellinzona ha trasmesso a questa
Camera l’intero incarto per decisione quo all’effetto sospensivo;
-
che in virtù del principio di celerità che
caratterizza la procedura di ricorso ex art. 17 LEF, codificato nell’art. 9
cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà di prescindere dall’istruttoria
preliminare per ragioni di forma o sostanza, quando oggetto del contendere è
una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può
essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, pag. 181 ss.);
-
che dalla lettera 21 settembre 2000 dell’UEF di
Bellinzona all’escusso è chiaramente indicato che all’atto del pignoramento
egli avrebbe dovuto fornire la prova dell’effettivo pagamento di eventuali
alimenti, ma che l’escusso non ha fornito alcun documento in tal senso;
-
che il ricorrente chiede che venga tenuto conto
di pagamenti mensili di CHF 2'000.— a titolo di alimenti in favore della moglie
e dei figli, allegando copia della convenzione 27 settembre 2000 firmata da lui
e dalla moglie;
-
che occorre un’espressa norma di legge affinché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori. La giusrisprudenza del
Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che
determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
integralmente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale
concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua
famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per
soddisfare i bisogni elementari;
-
che gli alimenti a favore della moglie e dei
figli vanno di principio riconosciuti all’escusso, a condizione che
quest’ultimo dimostri di effettivamente pagarli (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 ad art. 93 LEF);
-
che l’escusso non poteva fornire tale prova dal
momento che singolarmente egli ha firmato la convenzione con la moglie il
giorno stesso del pignoramento (27 settembre 2000), e che avrebbe dovuto
effettuare il primo versamento entro il 5 ottobre 2000;
-
che di conseguenza la decisione dell’UEF di
Bellinzona è corretta e il ricorso va respinto;
-
che a futura memoria in virtù dell’art. 93 cpv.
3 LEF se l’organo di esecuzione viene a conoscenza di una modificazione
determinante per l’importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle
mutate circostanze;
-
che sulle tasse occorre ricordare che – benché
la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amminstrativo
in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisatione judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
-
che a norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle
procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei
limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento
della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di
patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito
favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri.
La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di
nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento
impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola,
vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il
calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122
I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta,
op. cit., n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti), l'interessato
essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.
- che in concreto non sono date le condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di pignoramento di salario. Va poi aggiunto che il ricorso in esame non ha portato la benché minima argomentazione di diritto; l’istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta;
richiamati gli art. 29 Cost, art. 17, 20a, 92 e 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 9, 15a e 19 LPR,
pronuncia:
1.Il ricorso 23 ottobre 2000 __________
è respinto.
2.L’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria 23 ottobre 2000 di __________ è respinta.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria