Incarto n.
15.2000.00153

Rinvio TF

Lugano

6 marzo 2001

PF/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

Composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca

 

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sui ricorsi 15 febbraio 1999, sulle istanze 19 febbraio 1999 e sulle segnalazioni /denunce 19 febbraio 1999 di

 

                                         __________

                                         __________

                                         __________

                                         tutti patr. dallo studio legale __________

 

                                         contro

 

                                         le deliberazioni della Seconda Assemblea dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________, nonché contro l’operato dell’Amministratore fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità giacente __________, __________ e della delegazione dei creditori composta di:

 

                                         avv. __________

                                         avv. __________                                                  avv. __________            avv. __________

                                         lic. oec. __________

 

                                        

 

richiamate le ordinanze presidenziali 19 febbraio 1999, con la quale ai ricorsi non è

stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni:

- 15 marzo 1999 del dott. __________

- 30 marzo 1999 dell’avv. __________

- 30 marzo 1999 del lic. oec. __________

- 1° aprile 1999 dell’avv. __________

- 30 marzo 1999 dell’avv. __________

- 30 marzo 1999 dell’avv. __________

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che il 23 febbraio 1994 è stato decretato il fallimento della __________;

 

                                         che la prima assemblea dei creditori ha nominato in data 29 settembre 1994 un’amministrazione speciale nella persona del dott. __________;

 

                                         che nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:

                                         - avv. __________                                               

                                         - lic. oec. __________

                                         - avv. __________;

 

                                         che in data 17 settembre 1993 è deceduto __________

                                         che avendo gli aventi diritto rinunciato all’eredità è stata decretata la liquidazione dell’eredità giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di prima assemblea dei creditori del 29 settembre 1994 del dott. __________ quale amministratore speciale e di una delegazione dei creditori composta di :

                                         - avv. __________

                                         - avv. __________                                               

                                         - lic. oec. __________                                         

                                         - avv. __________

                                         - avv. __________;

 

                                         che la seconda assemblea dei creditori si è tenuta, per entrambe le procedure, il 5 febbraio 1999;

 

                                         che nel corso di tali assemblee sono stati riconfermati l’amministrazione fallimentare speciale e la delegazione dei creditori già in carica;

 

                                         che con ricorsi 15 febbraio 1999 __________, __________ e l’avv. __________ si aggravavano contro le deliberazioni della seconda assemblea dei creditori, postulandone l’annullamento;

 

                                         che con istanze 19 febbraio 1999 __________, __________ e l’avv. __________ chiedevano la revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori per entrambe le procedure;

 

                                         che con segnalazioni/ denunce 19 febbraio 1999 __________, __________ e l’avv. __________ chiedevano l’apertura di un’inchiesta avente per oggetto l’operato degli organi del fallimento __________ nonché l’operato degli organi dell’eredità giacente __________;

 

                                         che con sentenza 25 luglio 2000 di questa Camera in materia di determinazione della notula dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________, la stessa è stata accertata in  fr. 221'783.11 (__________) e fr. 399'125.11 (Eredità giacente __________) a fronte di pretese cifrate in fr. 385'492.58 (__________) e fr. 742'463.57 (Eredità giacente __________);

 

                                         che i ricorsi 15 febbraio 1999, le istanze 19 febbraio 1999 e le segnalazioni/ denunce 19 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’avv. __________ erano tutti diretti contro l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento della __________ e dell’eredità giacente __________;

 

                                         che  basandosi i gravami sul medesimo complesso di fatti ed essendo motivati allo stesso modo, le procedure di cui agli inc. 15.99.28, inc. 15.99.29, inc. 15.99.33, 15.99.34, 15.99.35 e 15.99.36 venivano congiunte;

 

                                         che con sentenza 28 agosto 2000 questa Camera respingeva i  ricorsi 15 febbraio 1999 di __________ e __________, __________, __________ e dell’avv. __________ (inc. 15.99.28 e 15.99.29);

 

                                         che pure le istanze 19 febbraio 1999 di __________ e __________, __________, __________ e dell’avv. __________ (inc. 15.99.33 e 15.99.35), venivano respinte;

 

                                         che le segnalazioni/denunce 19 febbraio 1999 di __________ e __________, __________, __________ e dell’avv. __________ (inc. 15.99.34 e 15.99.36), venivano evase nel senso dei considerandi;

 

                                         che di conseguenza veniva fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________ di convocare una nuova seduta della Seconda assemblea dei creditori per deliberare sulle seguenti trattande:

 

                                         a)  conferma o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale

b)     conferma o revoca della delegazione dei creditori;

 

che tale giudizio veniva impugnato con ricorso 11 settembre 2000 al Tribunale federale dal dott. __________, il quale postulava l’annullamento dell’ordine di convocare nuovamente la seconda assemblea dei creditori per deliberare sulla conferma o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori;

 

che accogliendo parzialmente il ricorso il Tribunale federale annullava il dispositivo  n. 4.1 lett. a  della sentenza impugnata rinviando la causa all’Autorità di vigilanza affinché accerti lo stadio in cui si trovano le due procedure ed il risultato delle liquidazioni;

 

                                         che un cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo scopo della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III cons. 2), riservato il caso in cui l’amministrazione fallimentare non sia in grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b);

 

                                         che nel caso di specie nel corso dell’udienza 14 febbraio 2001 l’amministratore fallimentare speciale dott. __________ e la delegazione dei creditori hanno affermato di poter chiudere le procedure fallimentari in oggetto verosimilmente entro il 30 settembre 2001 (cfr. verbale di udienza, p.4);

 

                                         che per i creditori chirografari si prospetta un dividendo dell’ordine del 5/10% (cfr. verbale di udienza, p. 2);

                                         che di conseguenza, viste le risultanze istruttorie, non si giustifica un cambiamento dell’amministrazione fallimentare speciale, essendo le procedure fallimentari in oggetto giunte allo stadio conclusivo;

 

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a);

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

 

                                        

                                         

Richiamato  l’art. 17 LEF

 

 

 

pronuncia:              1.   Le procedure di cui agli inc. 15.99.34 e 15.99.36 sono dichiarate congiunte.

                                      

2.Le segnalazioni/denunce 19 febbraio 1999 di __________ e __________, __________, __________ e dell’avv. __________ (inc. 15.99.34 e 15.99.36), sono respinte.

 

                                2.1   Non si fa luogo a cambiamento di amministrazione fallimentare speciale e di delegazione dei creditori.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________                                                              

                                         Comunicazione UF di Lugano, Viganello          

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                          La segretaria: