Incarto n.
15.2000.00169

Lugano

23 novembre 2000

/FC/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

vista l’istanza 17 novembre 2000 dell'Ufficio esecuzione di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

                                          Comunione ereditaria fu __________, con ultimo domicilio della defunta in __________

 

 

nella Comunione ereditaria fu __________, con ultimo domicilio del defunto in __________, composta di __________ vedova fu __________, ora Comunione ereditaria fu __________, e __________;

 

nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano promosse dalla __________;

 

preso atto che l'UE di Lugano ha in sostanza assegnato all'interessenza pignorata un valore di Fr. 2'500.--;

 

considerato l'esito negativo dell'esperimento di conciliazione fissato il 18 ottobre 2000 e tenutosi il 26 ottobre 2000;

 

rilevato che, nel termine di dieci giorni fissato il 26 ottobre 2000, gli interessati non hanno formulato proposte sulle modalità di realizzazione dell'interessenza;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC).

 

 

 

Pronuncia:

 

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante all’escussa Comunione ereditaria fu __________, con ultimo domicilio della defunta in __________, nella Comunione ereditaria fu __________, con ultimo domicilio del defunto in __________, composta di __________, ora Comunione ereditaria fu __________, e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano.

 

 

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          3.   Intimazione all'Ufficio esecuzione di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria