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Incarto n. |
/LG/fc/dp |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Jaques, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di
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1. __________ 2. __________ 1.,2. rappr. dall’avv. __________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, quale tenitore del registro dei patti di riserva di proprietà, e meglio contro la decisione 5 agosto 1996 di iscrivere una riserva di proprietà a favore della
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__________ rappr. da __________
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viste le osservazioni:
- 29 novembre 2000 della __________
- 30 novembre 2000 dell’UE di Lugano.
Ritenuto
in fatto:
A. In data 31 luglio 1996 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano l’iscrizione di un riserva di proprietà a sua favore di 6 macchine per il solarium vendute alla “__________ / zuhanden __________ ” per un prezzo di fr. 165'000.-- pagabili in 36 rate mensili di fr. 5'280.--. All’istanza la richiedente ha annesso copia della fattura n. __________ del 10 maggio 1996 e di uno scritto (controfirmato) 7 maggio 1996 inviato al proprietario dello stabile in cui eserciterebbe la sua attività la __________.
B. Sulla base di tale documentazione l’UE di Lugano ha iscritto il 5
agosto 1996 la riserva di proprietà per le 6 macchine per il solarium.
C. Il 14 novembre 2000 il rappresentante della __________ si è presentato presso l’UE di Lugano ed è stato informato dell’esistenza di un’iscrizione nel registro dei patti di riserva di proprietà per le 6 macchine summenzionate; egli ha chiesto ed ottenuto un estratto di tale registro.
D. Con ricorso 17 novembre 2000 __________ chiede la cancellazione
della menzionata iscrizione, sostenendo che essa è avvenuta senza la produzione
di un suo consenso scritto e a nome di un inesistente acquirente.
E. Con osservazioni 29 novembre 2000 la __________ chiede la reiezione del ricorso, così come l’UE di Lugano con osservazioni 30 novembre 2000.
Considerando
in diritto:
1. Il ricorso 17 novembre 2000 è stato presentato __________ e da __________; entrambi i ricorrenti contestano l'operato dell'UE di Lugano nell'ambito della medesima iscrizione di un patto di riserva di proprietà nel registro tenuto da questo Ufficio. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
2. In virtù dell’art. 715 cpv. 1 CC, affinché la riserva di
proprietà su una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che
essa sia iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà tenuto
dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo di domicilio dell’acquirente (Paul-Henri Steinauer,Le droits réels,
vol. II, Berna 1994, n. 2038a).
Fondandosi su questa norma e sulla facoltà concessagli dall’art. 15 cpv. 2 LEF,
il Tribunale federale ha adottato il Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente
l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà (RIPRP, RS 211.413.1,
entrato in vigore il 1° gennaio 1912; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Losanna 1999, n. 23 ad art. 15). Nonostante questa facoltà sembri
dare adito a discussioni dottrinali sulla costituzionalità e sulla
compatibilità con numerosi diritti e principi amministrativi, soprattutto dopo
che l’originaria competenza del Consiglio federale è stata attribuita al
Tribunale federale (cfr. art. 1 LF del 28 giugno 1895 che trasferisce al TF
l’alta sorveglianza in materia di esecuzione e di fallimento, in vigore dal 1°
gennaio 1896 - RU 15 p. 293; Gilliéron, op. cit., n. 23 ss. ad art.
15, con riferimenti; Frank Emmel,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
15, con riferimenti), il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione
della costituzionalità dei suoi regolamenti e ha concluso che essi hanno in
ogni caso assunto forza di consuetudine, dal momento che si trovano in certuni
casi in vigore da quasi un secolo (DTF 117 III 44 cons. 2.b).
3. In virtù dell’art. 21 cpv. 1 RIPRP la sorveglianza sugli ufficiali d’esecuzione nelle loro mansioni di tenitori dei registri dei patti di riserva di proprietà è affidata all’autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti; eventuali contestazioni contro l’operato degli Ufficiali vanno dunque presentate nella forma del ricorso ex art. 17 LEF.
4. Secondo l’art. 6 cpv. 1 RIPRP l’Ufficiale d’esecuzione non è tenuto
a verificare l’esattezza delle indicazioni fornite dalle parti (Steinauer, op. cit., n.
2038b), ma deve limitarsi a costatare la propria competenza (art. 2 RIPRP; Steinauer, op. cit., n.
2038c) e la presenza degli annessi all’istanza di iscrizione (art. 4 cpv. 3 e 7
RIPRP).
In particolare l’Ufficiale non può operare un’iscrizione unilaterale nel
registro dei patti di riserva di proprietà (art. 4 cpv. 4 RIPRP): egli infatti
potrà iscrivere nel registro la riserva di proprietà unicamente se annesso
all’istanza vi sarà un documento che dimostri l’accordo dell’altra parte su
tutti i punti che debbono formare l’oggetto dell’iscrizione; il suo controllo
tuttavia non si estende sulla validità del contratto (Steinauer, op. cit., n.
2038b).
5. In casu occorre rilevare che la ricorrente 1, __________, non esisteva ancora al momento dell’iscrizione della riserva di proprietà (5 agosto 1996), poiché essa è stata iscritta a Registro di Commercio solo il 19 novembre 1997 (doc. C). Tuttavia, rilevato che la fattura 10 maggio 1996 della __________ è stata inviata all’attenzione di tale “Herrn __________ ” in via __________ a __________, e che __________ nel suo atto di ricorso indica che le 6 macchine in questione si trovano nel centro da lei ivi gestito, occorre riconoscere alla ricorrente 1 la legittimazione attiva per ricorrere. Tale legittimazione difetta invece a __________, che non essendo più presunto proprietario delle 6 macchine in questione non può più ritenersi parte lesa nell’ambito della contestata iscrizione nel Registro dei patti di riserva di proprietà: di conseguenza il suo ricorso va dichiarato irricevibile.
6. Per
quanto attiene alla tempestività del gravame, l’art. 17 cpv. 2 LEF impone che
il ricorso vada presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha
avuto notizia del provvedimento impugnato (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 49 ad art. 17).
La tempestività del presente ricorso va pertanto riconosciuta, poiché la
ricorrente 1 è venuta a conoscenza dell’iscrizione di una riserva di proprietà
sulle 6 macchine per il solarium per la prima volta in occasione dell’ispezione
14 novembre 2000 del suo rappresentante, il quale ha poi presentato ricorso già
il 17 novembre 2000.
7.
Alla luce di quanto sinora considerato
occorre ammettere che l’iscrizione operata il 5 agosto 1996 dall’UE di Lugano
non è corretta. Infatti l’istante __________ non ha allegato alla propria
istanza di iscrizione un documento che confermasse l’accordo dell’acquirente
all’iscrizione della riserva di proprietà, non soddisfacendo una semplice
fattura (nemmeno firmata dal venditore) il requisito imposto dall’art. 4 cpv. 4
RIPRP.
Il ricorso di __________ va pertanto accolto. In applicazione analogica
dell’art. 12 RIPRP l’iscrizione contestata andrà cancellata dal registro tenuto
dall’UE di Lugano.
8. Per
quanto riguarda le tasse della presente procedura ricorsuale (art. 22
RIPRP, abrogato con l’introduzione della vTARLEF, poi sostituita dalla OTLEF)
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Parimenti, visto il rimando di cui all’art. 21 cpv. 1 RIPRP agli art. 17 ss.
LEF, la presente sentenza è munita dei rimedi di diritto come imposto dall’art.
20a cpv. 2 cifra 4 LEF.
richiamati gli art. 715 CC, art. 15, 17, 20a LEF, art. 2, 4, 6, 21, 22 RIPRP, art. 61 e 62 OTLEF art. 5 LPR
pronuncia:
1. I ricorsi 17 novembre 2000 di __________ e __________ sono dichiarati congiunti.
2. Il ricorso 17 novembre 2000 di __________, è irricevibile.
3. Il
ricorso 17 novembre 2000 di __________, è accolto.
3.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UE di Lugano di cancellare l’iscrizione 5 agosto 1996 della riserva di proprietà n. __________ fatta valere da __________ nei confronti di __________ avente per oggetto 6 __________
4. Non si prelevano tasse e non si consegnano indennità.
5.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a: - __________
Comunicazione al’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario