Incarto n.
15.2000.00017

Lugano

18 aprile 2000/FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

 

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di

 

                                         __________

 

contro

 

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l’avviso di incanto 3 gennaio 2000 nel l’ambito del gruppo di esecuzione n. __________ formato di diversi creditori.

 

viste le osservazioni 21 febbraio 2000 dell'UEF di Bellinzona,

 

esaminati atti e documenti;

 

 

richiamato il decreto presidenziale 31 gennaio 2000 con cui è stato concesso effetto sospensivo parziale al ricorso

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                     A.   Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti. Il 28 febbraio 1999 l’ufficio ha proceduto al pignoramento di due vetture, un’auto __________ e un autofurgone __________. Il verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 15 marzo 1999. A seguito di varie domande di vendita l’ufficio ha comunicato alle parti, con avviso di incanto 3 gennaio 2000, che l’asta dei beni di __________ avrebbe avuto luogo il 1° febbraio 2000.

 

                                  B.   Contro l’avviso di incanto si è aggravato, in data 31 gennaio 2000, __________ sostenendo che l’autofurgone __________ gli sarebbe indispensabile per la sua nuova attività di distribuzione giornali. L’autovettura __________ sarebbe invece ormai priva di valore commerciale. Il ricorrente ha postulato la concessione dell’effetto sospensivo, la richiesta è stata accolta limitatamente alla realizzazione del furgone. L’auto è stata invece regolarmente messa all’asta e venduta per un importo di fr. 6'400.--.

 

                                  C.   Con osservazioni 21 febbraio 2000 l'UEF di Bellinzona ha rilevato che il debitore avrebbe potuto comunicare tempestivamente la presunta impignorabilità dell’autofurgone.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   A norma dell'art. 17 cpv. 2 LEF e 8 cpv. 1 LPR il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. In concreto il pignoramento dei due veicoli è stato comunicato a __________ addirittura nel marzo 1999. Il ricorso si manifesta quindi ampiamente tardivo.

 

                                   2.   Il pignoramento di un bene necessario al conseguimento del reddito è di regola annullabile, esso è nullo solo quando senza il bene all'escusso non è più possibile conseguire in un modo o nell'altro un reddito sufficiente a mantenere la propria famiglia (cfr. Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 92 LEF).

                                         In concreto __________, sentito in interrogatorio formale il 30 marzo 2000, ha dichiarato di svolgere, quale indipendente, l’attività di distributore del settimanale “__________ ”. Il suo compito consiste nell’organizzazione della distribuzione per il Sopraceneri e nella consegna di circa 17'000.—copie ai vari fattorini. La retribuzione ammonta a fr. 3'000.—mensili. L'utilizzo dell’autofurgone costituisce quindi sicuramente una conditio sine qua non per l’esercizio della professione di __________. Il ricorrente, senza il mezzo, perderebbe l’attuale reddito. L’oggetto pignorato ricade quindi tra i beni impignorabili ex art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.

                                         Ritenuto l’assenza di altre prospettive professionali e visto che il reddito conseguito con l’ausilio del furgone gli permette di mantenere la sua famiglia (__________ha ventilato la possibilità di versamenti mensili all’UEF di fr. 100.--/150.--), si deve ritenere il pignoramento dell’autofurgone nullo.

 

                                   3.   Né dall’allegato ricorsuale né dall’istruttoria sono emersi fatti che possano giustificare la presunta impignorabilità della vettura __________. Non si può ritenere che un’auto di 7 anni sia ormai priva di valore, il ricavo dell’asta 1° febbraio 2000 (fr. 6'400.--) sta a dimostrare il contrario.

 

                                   4.   Il ricorso 31 gennaio 2000 di __________ è irricevibile per tardività. D'ufficio viene per contro dichiarata la nullità del pignoramento dell'autofurgone. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

 

 

Richiamato l'art. 92 LEF,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 31 gennaio 2000 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   D'ufficio è dichiarato nullo il pignoramento 28 gennaio 1999 dell’autofurgone marca __________, mod. __________ colore __________, telaio __________, targato TI __________.

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria