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Incarto n. |
/LG/fp/dp |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sull’istanza 5 dicembre 2000 di restituzione del termine per interporre opposizione di
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__________
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nell’ambito della procedura esecutiva dipendente da PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, fatto spiccare da
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__________ rappr. dall’avv. __________
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viste le osservazioni:
- 21 dicembre 2000 di __________;
- 22 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Locarno __________ procede all’incasso di CHF 22'203.65 nei confronti __________ sulla scorta di un attestato di carenza beni, emesso al termine della procedura in via di pignoramento, dell’UEF di Locarno il 3 ottobre 2000.
B. Il PE n. __________ è stato notificato il 17 novembre 2000 a mezzo polizia al debitore; contro il medesimo non è stata presentata opposizione nel termine di 10 giorni.
C.
Il 6 dicembre 2000 __________ ha presentato
alla Pretura di __________ un’istanza di restituzione del termine risp. una
richiesta di accertamento di non ritorno a miglior fortuna. La Pretura ha
inviato il giorno successivo l’atto a questa Camera, che lo ha ricevuto l’11
dicembre 2000, retrocedendolo a sua volta all’UEF di Locarno affinché desse
corso alla procedura prevista nella LPR.
D. Con osservazioni 21 dicembre 2000 __________ ha sostenuto che l’istanza 5/6 dicembre 2000 di __________ debba essere dichiarata intempestiva, e che la richiesta dell’escusso di seguire la procedura di opposizione per non ritorno a miglior fortuna dell’art. 265a LEF sarebbe irrita.
E. L’UEF di Locarno ha concordato con il creditore procedente quo alla tempestività del ricorso/istanza, rilevando che la procedura secondo l’art. 265a LEF sarebbe irrita a motivo che la nuova procedura esecutiva si fonda su un attestato di carenza beni in seguito a pignoramento e non in seguito a fallimento.
F. Facendo uso della sua facoltà di indagine, questa Camera ha chiesto a __________ di fornire la prova della malattia citata nel suo atto 6 dicembre 2000. Egli ha fornito tre certificati medici che attestano un’incapacità lavorativa del 100% dal 19 luglio al 14 agosto 2000, e del 50% dal 14 agosto in avanti (cfr. in particolare il certificato medico datato 6 novembre 2000), a causa di disturbi al rachide, che non gli consentono di portare pesi.
considerando
in diritto:
1. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
2. Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Francis Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV 147), o il cattivo computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Francis Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).
2.1. Nel caso in cui il motivo di impossibilità a rispettare un termine secondo la LEF, invocato dall’istante, sia da ricondurre ad una malattia, affinché l’istanza di restituzione del termine possa venire accolta, occorre che l’istante provi che è stato impedito o era impossibilitato a compiere da solo o per il tramite di terzi l’atto omesso (DTF 112 V 255). In questo caso è ininfluente la questione a sapersi se la malattia è durata durante tutto il termine entro cui compiere l’atto o se è intervenuta allo scadere di tale termine (Francis Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33).
2.2. In casu, questa Camera ha accertato che la malattia invocata dall’istante non soddisfa i requisiti minimi imposti da giurisprudenza e dottrina. In effetti i disturbi al rachide di cui soffre l’istante non gli permettono unicamente di portare pesi, lasciandogli inalterate le facoltà psichiche e fisiche necessarie per redigere un atto di opposizione scritta o di comunicare tale decisione per telefono all’UEF.
Di conseguenza l’istanza 6 dicembre 2000 di restituzione del termine di opposizione a causa di malattia va respinta.
3. Occorre inoltre rilevare che la contestazione inerente l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice del luogo di esecuzione e essere trasmessa dall’UEF alla Pretura di Locarno, unicamente se l’opposizione fosse giunta entro 10 giorni dalla notifica del PE. Di conseguenza la Pretura, erroneamente adita dall’istante, ha inviato l’atto 6 dicembre 2000 a questa Camera, poiché prima di entrare nel merito di questa eccezione prevista all’art. 265a LEF, avrebbe dovuto attendere il giudizio di questa Camera in merito all’istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.
Dal momento che quest’ultima istanza è stata respinta, l’incarto non viene inviato alla Pretura (cui viene comunque notificata la sentenza per conoscenza), ma retrocesso all’UEF di Locarno che procederà nei suoi incombenti.
4. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33, 265a LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza 6 dicembre 2000 in restituzione del termine di __________, è respinta.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria