Incarto n.
15.2000.00020

Lugano

8 febbraio 2000 FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 19 gennaio 2000 di

 

                                         __________

                                         __________

                                         __________

                                         __________                                                          __________                    tutti rappr. dall'avv. __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione n.__________ promossa dai ricorrenti nei confronti di

 

                                         __________

                                     

viste le osservazioni 28 gennaio 2000 dell'UEF di Bellinzona

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che __________, __________, __________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 290'000.--;

 

                                         che il 19 ottobre 1999 è stato notificato a __________ il PE n. __________ UE di Bellinzona, al quale l'escusso non ha interposto opposizione;

 

                                         che il 16 novembre 1999 i creditori hanno inoltrato la domanda di proseguimento dell'esecuzione;

 

                                         che  non avendo l'UEF di Bellinzona provveduto al pignoramento dei beni dell'escusso, i debitori con ricorso 19 gennaio 2000 chiedono l'intervento di questa Autorità di vigilanza affinché intervenga presso l'Ufficio ordinando l'esecuzione del pignoramento nell'esecuzione in oggetto;

 

                                         che con le proprie osservazioni l'UEF di Bellinzona ha comunicato che il 27 gennaio 2000 è stato allestito il verbale di pignoramento nell'esecuzione n. __________;

 

                                         che il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli, essendo l'atto omesso stato compiuto;

 

                                         che sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

 

Richiamato l'art. 17 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 gennaio 2000 __________, __________, __________, __________ e __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Bellinzona

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria