Incarto n.
15.2000.00213

Lugano

1 marzo 2001

/EC/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 di

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

__________ e meglio contro l’avviso di pignoramento del 21 novembre 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni:

22 dicembre 2000 di __________ 27 dicembre 2000 dell’UE di __________;

 

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                          A.    Con domanda 14 ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UE di __________ di proseguire l’esecuzione contro __________, producendo l’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento del 3 ottobre 2000 emesso nell’esecuzione n. __________.

 

 

                                          B.    Con avviso di pignoramento datato 21 novembre 2000 l’UE di __________ ha annunciato il pignoramento per un credito di fr. 172'873.80 (interessi e spese compresi) per il pomeriggio dell’11 dicembre 2000.

 

 

                                          C.    Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo, in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione risulta infondata.

 

 

                                          D.    Delle osservazioni 22 dicembre 2000 di __________ e 27 dicembre 2000 dell’UE di __________, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                          1.     Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.

 

 

                                          2.     Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento.

                                                  Orbene, nel caso in esame il creditore ha chiesto il 14 ottobre 2000 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3 ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di __________ ha agito correttamente emettendo in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 90 LEF.

 

 

                                          3.     In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione di __________, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione sarebbe infondata concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

                                                  Il ricorso è di conseguenza respinto.

 

 

                                          4.     Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

richiamati gli art. 17, 89, 90 e 149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62 OTLEF

 

 

 

pronuncia:

 

                                          1.     Il ricorso 14 dicembre 2000 __________, è respinto.

 

 

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.     Intimazione a:  - __________

                                                  __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario