Incarto n.
15.2000.00024

Lugano

11 febbraio 2000 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 1° febbraio 2000 di

 

                                         __________

                                         __________                                                          entrambi rappr. dall'avv. __________

                                         contro

 

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l'aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ nell'ambito di diverse procedure esecutive promosse nei confronti dei ricorrenti

 

procedura concernente anche

 

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

                                         __________

 

 

viste le osservazioni

- 7 febbraio 2000 della __________ - 7 febbraio 2000 dell'UEF di Locarno

- 10 febbraio 2000 della __________ - 14 febbraio 2000 dell'UEF, Locarno

 

esaminati atti e documenti;

 

richiamata l'ordinanza 2 febbraio 2000 di non concessione dell'effetto sospensivo;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                           

 

 

                                         che diversi creditori procedono contro __________ e __________ per l'incasso dei loro crediti;

 

                                         che i creditori sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno della part. __________ RFD di __________ oltre alla comproprietà coattiva di 1/3 sulla part. __________ RFD di __________;

 

                                         che su tale fondo risulta iscritto un diritto di abitazione vita natural durante a favore di __________ e __________, genitori degli escussi;

 

                                         che il 12 gennaio 2000 ha avuto luogo l'incanto della part.__________ RFD di __________, aggiudicata alla società __________, per l'importo di fr. 301'000.--;

 

                                         che il fondo è stato aggiudicato senza l'aggravio del diritto di abitazione ;

 

                                         che in data 1° febbraio 2000 __________ e __________ si sono aggravati contro l'aggiudicazione dell'immobile in oggetto e la cancellazione del diritto di abitazione;

 

                                         che il ricorso ex art. 17 LEF deve essere presentato entro dieci giorni da quello entro cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                         che l'asta pubblica si è svolta il 12 gennaio 2000 e la relativa pubblicazione è apparsa sul FUC del 19 ottobre 1999;

 

                                         che il termine ricorsuale contro l'asta pubblica e la conseguente aggiudicazione è giunto a scadenza in data 24 gennaio 2000;

 

                                         che il ricorso 1 ° febbraio 2000 contro l'aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ si rivela manifestamente tardivo e deve quindi essere dichiarato irricevibile;

 

                                         che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;

 

                                         che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);

 

                                         che nel caso di specie i ricorrenti si aggravano contro la cancellazione del diritto di abitazione iscritto a favore di __________ e __________, nonché sulle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione;

 

                                         che tali censure non sono volte alla tutela di interessi specifici dei ricorrenti;

 

                                         che di conseguenza il gravame deve essere dichiarato irricevibile anche per carenza di legittimazione dei ricorrenti;

 

                                         che sulle spese, protestate dai ricorrenti unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

 

Richiamato l'art. 17 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 gennaio 2000 __________ e __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Locarno

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria