Incarto n.
15.2000.00002

Lugano

1° marzo 2000 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli

 

 

 

statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 di

 

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________ o

 

                                         contro

 

l’operato dell’UF di Lugano nell'ambito del fallimento della società

 

                                         __________                                                          rappr. dallo studio legale __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 gennaio 2000, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

                                     

viste le osservazioni 7 gennaio 2000 dell'UF di Lugano

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:                                            

 

                                         che con ricorso 4 gennaio 2000 la __________ si è aggravata contro il conferimento da parte dell’UF di Lugano allo studio legale __________, del mandato di rappresentare la Massa Fallimentare __________, nella causa di contestazione della graduatoria promossa dalla ricorrente nei confronti della Massa Fallimentare ( inc. EF. 1999.02355 della Pretura di Lugano, sezione 5);

 

                                         che con lettera 21 febbraio 2000 la __________ ha dichiarato di non effettuare il versamento dell’anticipo richiesto dalla Pretura di Lugano, sezione 5, con conseguente stralcio dai ruoli della causa di contestazione della graduatoria;

 

                                         che il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

 

                                         che sulle tasse, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

 

 

Richiamato l'art. 17 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 4 gennaio 2000 __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario