Incarto n.
15.2000.00055

Lugano

14 giugno 2000

/FP/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di

 

 

__________ rappr. dall’avv. __________

 

 

 

Contro

 

 

__________ e meglio contro il pignoramento di salario 14/30 marzo 2000

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 12 aprile 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

preso atto che con provvedimento 31 maggio 2000 l’UEF di __________ ha riconsiderato il provvedimento impugnato ex art 17 cpv. 4 LEF;

 

ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso non è stato impugnato;

 

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;

 

vista l’istanza 10 aprile 2000 di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente;

 

ritenuto che a norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il

gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri;

 

considerato che la necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di

nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse;

 

di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. DTF 122 I 10 cons. 2c Flavio Cometta Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230;);

 

ne consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, la domanda di assistenza giudiziaria di __________ deve essere

respinta non necessitando nel caso di specie di patrocinatore;

 

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF         

 

 

pronuncia:                     1.     Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di oggetto.

 

                                          2.     L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________ è respinta.

 

                                          3.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         

                                          4.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                          5.     Intimazione a:

- __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria