Incarto n.
15.2000.00063

Lugano

15 maggio 2000/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

vista l’istanza 4 maggio 2000 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

                                         __________

                                         (patr. dallo Studio legale __________)

 

                                         nella società semplice composta dei soci

                                         -       __________

                                         -       __________

 

nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa dalla

 

                                         __________

 

visto il pignoramento 23 giugno 1999 dell'interessenza dell'escusso nella società semplice __________ e __________, a valere anche per l'esecuzione n. __________ successivamente estinta per intervenuto pagamento;

 

richiamata la domanda di vendita 18 ottobre 1999 della creditrice e la successiva comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 1999 riferita all'esecuzione n. __________;

 

preso atto che il 1. dicembre 1999 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;

 

considerato che nel corso dell’esperimento di conciliazione, tenutosi il 17 gennaio 2000, la precettante ha concesso a __________ una dilazione di pagamento fino alla fine di febbraio 2000, atteso che "entro questa data probabilmente verranno trovati degli accordi per il pagamento";

 

richiamato l'atto 6 marzo 2000, denominato "Urgente ultima diffida di pagamento", inviato dall'UEF di Locarno all'escusso con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento dell'importo di "fr. 25'200.-- corrispondente alle quote scadute per il periodo dal 1. giugno 1999 al 29 febbraio 2000", l'organo d'esecuzione forzata avrebbe proceduto agli adempimenti d'ordine penale in relazione all'art. 169 CP;

 

preso atto dello scritto 6 marzo 2000 del patrocinatore dell'escusso all'UEF di Locarno e alla precettante, da cui risulta che il 1. marzo 2000 __________ avrebbe dato un ordine di pagamento per fr. 19'600.-- a favore dell'UEF di Locarno, importo superiore a quanto richiesto il 1. dicembre 1999 con altra "ultima diffida di pagamento";

 

rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato dall'UEF di Locarno con provvedimento 7 marzo 2000 non ha sortito effetto alcuno;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

 

reso attento l'escusso della sua possibilità di evitare la conclusione della vicenda esecutiva con la realizzazione dell'interessenza, purché faccia fronte con tempestività allo scoperto ancora esistente, atteso che i tempi tecnici per procedere ai pubblici incanti consentono di fatto un'ulteriore dilazione;

 

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

 

 

PRONUNCIA

 

                                   1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nella società semplice composta dei soci __________ ed __________, interessenza pignorata nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa dalla __________

                                   2.   Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria