Incarto n.
15.2000.00067

Lugano

8 giugno 2000

/FP/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

__________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da 

 

 

__________ patr. dall’avv. __________

 

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 15 maggio 2000, con la quale al ricorso  è stato concesso l’effetto sospensivo;

                                      

viste le osservazioni

- 29 maggio 2000 di __________ - 31 maggio 2000 __________

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che __________ procede in via di realizzazione del pegno manuale nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito ;

 

                                          che in data 2 maggio 2000 l’UEF di __________ fissava per il 22 maggio 2000 l’incanto degli oggetti costituiti in pegno nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________, segnatamente alcune litografie e un quadro;

                                         

                                          che con ricorso 12 maggio 2000 __________ si è aggravato contro la fissazione dell’incanto, contestando la stima attribuita dall’UEF al quadro, che il ricorrente sostiene essere opera del pittore __________;

 

                                          che con le loro osservazioni  il creditore __________ e l’UEF di __________ chiedono la reiezione del gravame;

 

                                          che per l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.155 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti;

                                         

                                          che nel caso di specie l’UEF di __________ in data 3 aprile 2000 ha comunicato alle parti di aver stimato il quadro in oggetto fr. 1'000.--, dando nel contempo la facoltà di contestare tale stima e richiederne una nuova entro dieci giorni;

 

                                          che entro tale termine non è stata inoltrato alcun ricorso contro la stima effettuata dall’UEF di __________ con l’ausilio di __________, direttore dei Servizi Culturali del Comune di __________; 

 

                                          che il gravame 12 maggio 2000 è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;

 

                                          che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto

                                          amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

                                          (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,

                                          Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,

                                          Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato

                                          codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1

                                          primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383     

                                          cons. 2a);

                                          che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

 

 

 

Richiamato l'art. 46 LEF

 

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 12 maggio 2000 __________ , __________ è irricevibile.

 

 

                                    2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                         

 

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

                                          - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria