Incarto n.
15.2001.00153

Lugano

28 giugno 2001

/CJ/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 aprile 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro il punto 16 delle condizioni di asta 30 marzo 2001 relativo al mappale n. __________ RFD __________ emanate nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ PI promossa da:

 

 

__________

 

nei confronti di

 

 

__________

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni 2 maggio 2001 di __________ e 8 maggio 2001 dell’UEF di Locarno;

 

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;

 

                                               che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;

 

                                               che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;

 

                                               che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);

 

                                               che __________ non ha allegato quale interesse personale egli potrebbe avere all’annullamento del provvedimento impugnato;

                                         

                                               che dall’estratto del registro di commercio __________ risulta essere stato gerente solo dall’8 settembre 1998 al 2 giugno 1999;

 

                                               che lo stesso non risulta essere parte al contratto di locazione (doc. A), ma solo sedicente “responsabile” della società ricorrente __________;

 

                                               che difettando del presupposto dell’interesse personale, il ricorso di __________ è irricevibile (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 143 ad art. 17);

 

                                                che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 290 ss.) i contratti di locazione con una durata residua inferiore al termine legale di disdetta di tre o sei mesi fissato dagli art. 266c e 266d CO non sono soggetti al doppio turno d’asta, poiché il creditore non ha alcun interesse ad ottenere con la procedura di doppio turno di asta quello che il contratto di locazione già consentirebbe all’aggiudicatario;

 

                                               che nel caso di specie il termine di disdetta contrattuale è di tre mesi (cfr. doc. A, punto 4);

 

                                               che l’aggiunta, al punto 5, n. 2, della frase “se la situazione di frontiera dovesse deterioriarsi” concerne solo la disdetta data dalla conduttrice (cfr. titolo del punto 5) e quindi non modifica quanto pattuito al punto 4 per quel che concerne il locatore/aggiudicatario;

 

                                               che anche se si volesse estendere il punto 5 n. 2 al locatore, il termine di disdetta, in assenza di “deterioramento della situazione di frontiera”, sarebbe comunque, per difetto, quello legale di sei mesi dell’art. 266d CO, di modo che il doppio turno di asta si rivelerebbe inutile anche in siffatta ipotesi;

 

                                               che il ricorso è quindi da accogliere;

 

                                               che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 142 LEF; 266c e 266d CO

 

 

 

pronuncia:                    

 

1.      I ricorsi 5 aprile 2001 di __________ e __________ sono dichiarati congiunti.

 

 

2.      Il ricorso 5 aprile 2001 __________ è irricevibile.

 

 

                                          3.   Il ricorso 5 aprile 2001 della __________ è accolto.

 

                                      3.1.   Di conseguenza, è fatto ordine all’UEF di Locarno di stralciare il punto 16 delle condizioni di asta del 30 marzo 2001.

                                          4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          6.   Intimazione a:     - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario